Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine

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Ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

5. Rapporto con il diritto europeo

Già oggi il sistema svizzero di garanzie d'origine soddisfa completamente i requisiti dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Le disposizioni in materia di etichettatura dell'elettricità corrispondono in gran parte alle norme europee di cui all'articolo 3, numero 9 della direttiva 2009/72/CE. Le modifiche previste non cambiano l'attuale rapporto con il diritto europeo.

6. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Garanzia di origine

I capoversi da 1 a 3 riprendono senza modifiche le norme dell'attuale OGO riguardanti i periodi di produzione da considerare, le indicazioni minime che devono essere riportate in una garanzia di origine (GO) e la loro durata di validità, con una eccezione: nella garanzia di origine deve ora essere indicato se l'elettricità registrata ha goduto di una misura di promozione (rimunerazione unica,

contributo d'investimento, premio di mercato o finanziamento dei costi supplementari).

L'emanazione di direttive è ora di competenza dell'organo di esecuzione e non più dell'UFE (cpv. 4).

Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione

I capoversi da 1 a 4 riprendono senza modifiche le norme dell'attuale OGO per quanto riguarda la registrazione dell'impianto.

Art. 3 Eccezioni alla registrazione

Per ragioni di proporzionalità, gli impianti molto piccoli non sono più soggetti all'obbligo di

registrazione.

Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione

L'articolo 4 definisce, come nell'attuale ordinanza, i dati di produzione da rilevare e le modalità del rilevamento.

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione

L'articolo 5 disciplina la trasmissione dei dati di produzione all'organo di esecuzione. La trasmissione automatica dei dati viene ora eletta a standard.

Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe Anche la norma che assicura che, in caso di pompaggio, siano emesse GO soltanto per la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali corrisponde in pieno al diritto attuale.

Art. 7 Compiti dell'organo di esecuzione

L'organo di esecuzione è competente per quanto riguarda il rilevamento dei dati necessari

all'esecuzione dell'ordinanza, l'amministrazione di una banca dati e la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine. Inoltre deve garantire che per una stessa quantità di elettricità sia emessa una sola GO (cpv. da 1 a 4).

Per le proprie attività, l'organo di esecuzione riscuote emolumenti e li fattura ai singoli utilizzatori, vale a dire i produttori, gli intermediari commerciali, i gestori di rete e i fornitori (cpv. 5). Le aliquote degli emolumenti sono fissate nell'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).