Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)
Come previsto anche dal diritto vigente, secondo il capoverso 6 l'UFE sorveglia le attività dell'organo di esecuzione e approva l'importo degli emolumenti.
Oggi la Svizzera è rappresentata dalla società nazionale di rete, Swissgrid SA, nella Association of Issuing Bodies, che definisce a livello internazionale le esigenze tecniche delle GO. Questa
rappresentanza sarà ora assicurata dall'organo di esecuzione.
Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità
Art. 8
L'articolo 8 stabilisce la frequenza minima con cui l'etichettatura dell'elettricità deve essere presentata ai consumatori finali e quali informazioni deve contenere (cpv. 1).
Secondo il capoverso 2, l'azienda soggetta all’obbligo di etichettatura è in ogni caso responsabile del rispetto delle disposizioni del capoverso 1.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 9 Disposizione transitoria
Per evitare che gli impianti con un consumo proprio limitato debbano sostenere oneri sproporzionati per la modifica del sistema di misurazione, per tali impianti può essere registrata l'energia
eccedentaria invece della produzione netta.
Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi a livello dipartimentale sono disciplinate nell'allegato 2.
7. Commento agli allegati
Allegato 1
L'allegato 1 OGOE definisce le norme specifiche dell'etichettatura dell'elettricità.
Le disposizioni di cui al numero 1 stabiliscono a quale categoria attribuire i diversi vettori energetici e come deve avvenire l'attribuzione. Al numero 2 è disciplinata la rappresentazione grafica
dell'etichettatura dell'elettricità.
I numeri 1.1 e 1.2 stabiliscono in modo vincolante come devono essere designate le categorie e le sottocategorie di vettori energetici e quali categorie devono essere indicate. Il numero 1.3 fissa come standard la GO svizzera o europea. Poiché all'estero non esistono garanzie di origine per tutti i tipi di produzione, se necessario possono essere registrate GO sostitutive corrispondenti, per esempio per dichiarare energia elettrica proveniente da centrali nucleari francesi. Il numero 1.4 stabilisce come deve essere indicata l'energia elettrica che beneficia del sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete. Il numero 1.5 prescrive che occorre distinguere fra elettricità di origine svizzera ed estera. Il numero 1.6 stabilisce che l'etichettatura dell'elettricità si riferisce esclusivamente ai propri clienti finali in Svizzera.
I numeri da 2.1 a 2.3 prescrivono che l'etichettatura dell'elettricità deve riferirsi all'anno civile
precedente e che solo garanzie di origine o garanzie sostitutive sono ammesse per la produzione nell'anno civile in questione. I numeri 2.4 e 2.5 stabiliscono come deve essere rappresentata
l'etichettatura dell'elettricità, sia nel caso del mix del fornitore che in quello del mix del prodotto. Se quest'ultimo viene indicato, occorre anche fare riferimento all'elenco di tutti i mix del fornitore reperibili in Internet (www.stromkennzeichnung.ch).