Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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Allegato 4.2 (art. 12a)
Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica in conformità all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/2009132 per gli pneumatici
di classe C1, C2 e C3.
1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all’articolo 8 del regola-
mento (CE) n. 661/2009133.
2 Indicazioni ed etichettatura
2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un’etichetta indi-
cante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato di cui all’allegato I del regolamento (CE)
n. 1222/2009134.
2.2 L’etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità imme-
diata di quest’ultimo.
2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al punto 1.1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell’acquisto deve
indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.
2.4 Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un’automobile nuova conformemente al numero
1.1, è tenuto a indicare all’acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.
2.5 L’indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I
del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
2.6 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web
ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L’indicazione deve essere conforme all’allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.
3 Procedura d’omologazione energetica
La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero 1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009135 e al regolamento UNECE n. 117136.
132 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.
133 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.
134 Vedi nota al n. 1.1.
135 Vedi nota al n. 1.1.
136 Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recentemente dalla serie di modifiche 02 supplemento 4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3).