Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine
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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla
Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza
4.3.9. Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Conformemente all’avamprogetto per la consultazione concernente la nuova OEn la competenza decisionale per l’indennizzo per gli impianti idroelettrici (art. 62 cpv. 2 LEne) e i relativi versamenti nel fondo (art. 35 cpv. 2 lett. h LEne) non è più della società nazionale di rete (Swissgrid), bensì
dell’UFAM. Ciò comporta modifiche nella procedura. Dal punto di vista materiale non cambia nulla rispetto alla regolamentazione previgente. Queste modifiche sono state accolte con favore unicamente da BL, NW, EnDK e LPMR in quanto semplificano le procedure.
Diversi partecipanti alla consultazione si esprimono invece su norme che, secondo l’avamprogetto per la consultazione, non sono trattate nel quadro di questa revisione. VS chiede che sia esplicitamente menzionato l’articolo 34 LEne, AES (sostenuto da ASEA, Alpiq, VBE e Repower) chiede l’eliminazione del rimando all’articolo 26 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1).
BE chiede che l’esame dell’economicità e della proporzionalità delle misure di risanamento non venga svolto dal Cantone e dall’UFAM, ma unicamente dall’UFAM.
Nel caso di considerevoli costi supplementari di una misura di risanamento non deve essere
necessario presentare una nuova domanda (TI, PBD, AES, VBE, BKW, Alpiq, Axpo, CKW, ASEA,
Repower, Swisselectric e EWZ).
Le misure previste devono essere attuate non prima che l’indennizzo sia stato garantito; l’UFAM deve comunicare ogni anno la situazione delle risorse disponibili e dei pagamenti già approvati (PBD, TI, AES, VBE, Alpiq, Repower, Swisselectric, ASEA, Axpo, CKW, BKW e EWZ).
VS e TI chiedono che anziché di «costi computabili» si parli di «costi ai sensi dell’articolo 34 LEne».
PBD, AES, BKW, Swisselectric, Alpiq, Axpo, CKW, Repower, ASEA, VBE e EWZ auspicano una soluzione più flessibile per l’indennizzo mediante pagamenti parziali.
Nell’allegato dell’OEn diversi partecipanti (AES, VBE, Swiss Small Hydro, Swisselectric, Alpiq, Axpo, BKW, CKW e ASEA) vorrebbero precisare i costi computabili e lo svolgimento dei controlli sui risultati. Vanno considerati computabili anche ulteriori costi. L’elenco dei costi non computabili deve essere precisato alla voce «Imposte»; devono essere considerati computabili anche i costi di manutenzione degli impianti.
Per VS la distinzione tra costi computabili e costi non computabili non è conforme alla legge.
4.3.10. Supplemento rete
Articolo 37 Riscossione
L’immediato aumento del supplemento rete a 2.3 ct./kW viene accolto con favore da Swissolar e VESE; entrambe le organizzazioni spiegano questa loro posizione con l’attuale scarsità dei mezzi di promozione.
Di contro Cemsuisse e Swissbrick osservano che è stata raggiunta la massima sostenibilità
economica. Similmente IGEB afferma che non tutte le imprese con un elevato consumo di elettricità possono usufruire della possibilità del rimborso.
GastroSuisse chiede un aumento del supplemento rete al massimo di 0.4 ct./kWh. Un aumento superiore ridurrebbe eccessivamente la competitività delle imprese nazionali rispetto alla concorrenza estera. Inoltre la diminuzione dei mezzi di promozione ne comprometterebbe un impiego il più
efficiente possibile. Sostenendo il medesimo argomento l’USAM chiede che per il momento il
supplemento rete venga innalzato solamente a 1.9 ct./kWh.
SKS rifiuta l’aumento del supplemento rete se tale supplemento, di per sé ragionevole, viene
finanziato solamente dai piccoli consumatori, mentre i grandi consumatori ne possono chiedere l’esonero. In questa direzione si esprime anche FRC.