Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine

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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza

casi gli obiettivi nelle convenzioni sugli obiettivi della Confederazione sono inferiori e in tal modo i Cantoni avrebbero la possibilità di intervenire.

VD propone inoltre di semplificare e armonizzare il sistema delle convenzioni sugli obiettivi dopo il 2020. Chiede altresì di estendere l’esonero dalla tassa sul CO2 e le possibilità di generare e

valorizzare prestazioni supplementari. In generale viene contestata la densità normativa nel settore energetico e climatico che colpisce sempre di più le imprese e in particolare i grandi consumatori.

Vengono pertanto auspicati un maggiore coordinamento e complementarietà dei diversi strumenti.

Anche JU propone di completare il capoverso 2 con la disposizione secondo cui i Cantoni vanno consultati nell’elaborazione delle convenzioni sugli obiettivi, così come avviene attualmente con act e AEnEC.

SO accoglie con favore l’armonizzazione delle convenzioni sugli obiettivi con le prescrizioni della Confederazione, ma nel contempo osserva che non coinvolgendo i Cantoni nella stesura dei requisiti generali delle convenzioni sugli obiettivi viene a mancare l’armonizzazione tra Confederazione e Cantoni prevista nell’articolo 46 capoverso 3 LEne.

4.3.13. Contributi globali per gli edifici

Osservazioni generali

AR, BL, NW, SZ e EnDK rilevano che la promozione in materia di politica energetica viene

regolamentata dalla Confederazione negli articoli 47–53 LEne. Tenuto conto della sovranità finanziaria dei Cantoni nonché dell’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101) in tali norme vengono posti dei limiti alla Confederazione. Pertanto nella LEne i Cantoni non dovrebbero essere obbligati ad attuare misure di promozione e la Confederazione attraverso la promozione non può esercitare un grande influsso sulla politica energetica cantonale come

riconosciuto dall’articolo 89 della Costituzione federale. Anche l’articolo 52 capoverso 6 LEne non cambia nulla a questo riguardo.

I partecipanti sopra elencati chiedono pertanto che nell’ambito della promozione la Confederazione e i Cantoni adottino una politica caratterizzata dai seguenti requisiti:

 i Cantoni e la Confederazione si accordano sui campi tematici da promuovere

 i Cantoni sono liberi di attuare misure di promozione con mezzi propri

 se un Cantone rinuncia alla promozione di misure di politica energetica ciò non deve

escludere totalmente i proprietari immobiliari di questo Cantone dall’ottenimento di mezzi a destinazione vincolata della tassa sul CO2 che essi hanno cofinanziato attraverso le tasse sui combustibili.

Inoltre questi partecipanti ritengono che gli avamprogetti dell’OEn e dell’ordinanza sul CO2 nonché i relativi commenti, nell’ambito della promozione non tengano affatto conto o non in modo sufficiente delle competenze precedentemente descritte.

La SIA accoglie con favore il potenziamento e la trasformazione del Programma Edifici.

Anche FRC appoggia il principio del potenziamento del Programma Edifici, ma giudica le misure insufficienti e ritiene vadano quindi rafforzate, anche in considerazione del fatto che il 60 per cento della popolazione svizzera è costituita da locatari che non hanno alcuna possibilità di influsso sul consumo di energia.

Secondo il CP viene limitata la legittimazione democratica delle misure armonizzate nel settore degli edifici (Modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni 2015, HFM e MoPEC 2014). Esso si oppone alle prescrizioni per i Cantoni secondo cui nei propri programmi per la promozione dell’efficienza energetica questi possono ottenere un sostegno soltanto in presenza di un CECE. Se abbinato a un rapporto di consulenza si tratta di un CECE plus che deve soddisfare requisiti più elevati.