Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine

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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla

Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza

Gli stessi partecipanti che chiedono il mantenimento del GB-ER vorrebbero cancellare l’articolo 30 concernente il versamento del prezzo di mercato di riferimento, giudicato inconsistente.

ZBV ritiene che ci potrebbe essere un problema di ”divario di potere” se gli impianti attualmente

compresi nel GB-ER passassero al gruppo di bilancio del gestore di rete presso l’ubicazione

dell’impianto (art. 31 cpv. 1).

L’ammontare dell’indennizzo di sfruttamento secondo ADEV, Planeco e Ökostrom Schweiz non dev’essere definito in maniera rigida nell’ordinanza, bensì adeguato trimestralmente alle condizioni di mercato. Axpo, CKW, EKZ, EWZ e Swisselectric chiedono per i gestori di rete il medesimo indennizzo di sfruttamento dei gruppi di bilancio. Inoltre l’indennizzo di sfruttamento per gli impianti a biomassa deve essere ritoccato verso l’alto (ADEV, Planeco e Ökostrom Schweiz). VD giudica l’indennizzo di sfruttamento troppo elevato. WSL e Swisspower ritengono necessario chiarire meglio l’ammontare dell’indennizzo di sfruttamento. Ökostrom Schweiz, ADEV e Planeco chiedono infine che l’indennizzo di sfruttamento venga versato direttamente al commercializzatore.

ADEV, Planeco, Ökostrom Schweiz e Biomasse Suisse auspicano una regola che in assenza del commercializzatore diretto permetta ai gestori degli impianti interessati di tornare automaticamente alla rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento.

Articolo 32 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

Ökostrom Schweiz e Schweizer AG sono dell’opinione che la durata della rimunerazione possa essere prorogata in presenza di un successivo ampliamento o rinnovamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 della presente ordinanza (definizione di nuovo impianto). Inoltre queste organizzazioni chiedono una deroga al capoverso 4. In caso di trasmissione non entro i termini per motivi non imputabili al gestore dell’impianto fotovoltaico, il gestore non deve essere tenuto a restituire all’Organo d’esecuzione la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata

secondo il capoverso 3.

Axpo, CKW, Romande Energie e Swisselectric chiedono che in caso di ampliamento di impianti fotovoltaici compresi nel regime RIC venga ridotto non il tasso di rimunerazione, bensì il premio di immissione.

Ökostrom Schweiz auspica che per l’ampliamento valga il tasso di rimunerazione alla data di messa in esercizio.

Articolo 33 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi

La Fondazione RIC chiede di integrare l’articolo 33 con disposizioni tecnico-esecutive.

Ökostrom Schweiz e Schweizer AG non approvano che l’Organo d’esecuzione possa porre delle condizioni secondo il capoverso 4 e chiedono che il periodo di valutazione secondo il capoverso 5 sia di regola di un anno.

Articolo 34 Uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

Ökostrom Schweiz e Schweizer AG chiedono la cancellazione del capoverso 1 lettera a. In merito al capoverso 1 lettera b Repower osserva che per gli impianti idroelettrici il periodo di valutazione è troppo breve. In un’annata asciutta i requisiti minimi non verrebbero nuovamente soddisfatti, il che porterebbe all’esclusione.

Articolo 108 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

VD, PS, AES, EKZ e SAK vorrebbero escludere dalla riduzione della tariffa RIC gli impianti con

decisione positiva.