Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 11 pagine
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Migrazione
Cantone franchi Cantone franchi
Basilea Campagna 41 785 Soletta 37 482 Basilea Città 25 501 Svitto 26 986 Friburgo 42 715 Ticino 31 928 Ginevra 59 619 Turgovia 20 662 Glarona 21 206 Uri 18 103 Giura 20 431 Vallese 47 220 Grigioni 28 554 Vaud 83 285 Lucerna 47 925 Zugo 25 072 Neuchâtel 30 028 Zurigo 156 156
4La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 750 franchi per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.
Art. 72 cpv. 2
2La competenza per i programmi di cui all’articolo 71 spetta alla SEM. Essa può demandare la pianificazione e l’attuazione dei programmi all’estero alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri o a terzi.
Art. 74 cpv. 2, 3, 4 e 5
2La somma forfettaria per l’aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all’età, alla fase procedurale, alla durata del soggiorno e per motivi specifici legati al Paese.
3La somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell’alloggio.
4L’aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione e per motivi specifici legati al Paese, la SEM può aumentare l’aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.
5Nei centri della Confederazione l’aiuto individuale al ritorno e l’aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno.
Art. 76
1È possibile concedere l’aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d’origine o di provenienza. L’interessato dev’essere autorizzato a soggiornare almeno un anno nello Stato terzo.
2Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato di cui all’articolo 76a.