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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 11 pagine
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Ordinanza sull’asilo 2
P = somma forfettaria unica per persona;
G = numero delle domande d’asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM;
Y = chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conformemente all’articolo 21 e all’allegato 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19995 sull’asilo relativa a questioni procedurali.
3L’importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 41
1Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi.
2Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:
PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
Nella formula si intende per:
PB = contributo forfettario per Cantone
PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone
PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone
DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni
DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni
FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione)
FB = 0,04 (fattore centro speciale)
JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1
JT = numero di giorni civili all’anno.
3L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
4Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2terLAsi.