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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 11 pagine

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Migrazione

ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia.

2La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o di salute, con ciò la partenza controllata può essere incentivata.

2bisLa SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr9 che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b dell’ordinanza dell’11 agosto 199910 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.

Art. 59abiscpv. 3 lett. a, 3bise 5

3La SEM decide in merito alla concessione dell’importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica:

a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell’acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b dell’ordinanza dell’11 agosto 199911 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; e

3bisLa SEM può consentire deroghe in casi di rigore, in particolare a causa dello stato di salute, in caso di collaborazione lacunosa all’acquisizione dei documenti o per motivi specifici al Paese.

5La SEM o i terzi da essa incaricati può, ovvero possono versare l’importo per le spese di partenza negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

Art. 59ater

Abrogato

9 RS 142.20

10 RS 142.281

11 RS 142.281