Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 11 pagine
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Migrazione
Art. 44 cpv. 2
2Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca nonché la garanzia di qualità nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.
Art. 53 lett. d ed e
La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:
d.persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStr;
e. persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.
Art. 54 cpv. 2
2Soltanto le autorità preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.
Art. 56 cpv. 3
3In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze - in particolare stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e per l’ammissione nel Paese di destinazione.
Art. 58 Spese per l’accompagnamento
1La Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.
2Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:
a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all’aeroporto o fino al valico di confine;
b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l’accompagnamento dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, di alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l’accompagnamento non sono rimborsati; e di
c. 400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo svolto entro la competenza della Confederazione conformemente