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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 11 pagine

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Ordinanza sull’asilo 2

all’articolo 28 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 20086 sulla coercizione.

3…7

4Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

5La Confederazione versa inoltre una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera, ovvero per l’intero viaggio di ritorno, ove si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare di famiglie con figli o di minorenni che viaggiano da soli.

6Il Cantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale conformemente al capoverso 5.

Art. 58b Spese per visite mediche e per l’accompagnamento medico

1Se è svolta una visita medica in virtù dell’articolo 27 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20088 sulla coercizione, la SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 250 franchi.

2Per un accompagnamento medico fino all’aeroporto o fino al valico di frontiera ritenuto necessario in virtù di una visita medica, la SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 500 franchi.

3Le somme forfettarie di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM adegua le somme forfettarie

all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 59 rubrica e cpv. 1 lett. c e 3

Ulteriori spese rimborsabili

1La Confederazione rimborsa le spese per:

c. il trasporto del bagaglio, fino all’importo di 200 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;

3Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita al Cantone, nel caso in cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento, le spese di annullamento del volo e le altre spese connesse.

Art. 59a cpv. 1, 2 e 2bis

1La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo

6 RS 364.3

7 Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto al 1° gen. 2013 (RU 2012 6951)

8 RS 364