Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 59 rubrica e capoversi 1 lettera c nonché 3
Ulteriori spese rimborsabili
La rubrica è completata mediante l’espressione «ulteriori» in considerazione del nuovo articolo 58b.
Ad capoverso 1 lettera c
Il contributo di 50 franchi per minore è stralciato giacché, per esempio nel caso di un minorenne che viaggia da solo, insufficiente. È pertanto corrisposto generalmente un importo di 200 franchi a persona. L’espressione «maggiorenne» è pertanto stralciata.
Ad capoverso 3
In futuro la SEM mette in conto al Cantone, oltre alle spese di annullamento del volo, anche le spese per i documenti sostitutivi del passaporto nonché per l’accompagnamento medico incorse nonostante l’annullamento. Ciò a condizione, come sinora, che l’annullamento sia imputabile al Cantone.
Articolo 59a capoversi 1, 2 e 2bis
Come nell’articolo 59 capoverso 1 lettera c AP-OAsi 2, anche qui è stralciato il contributo di 50 franchi per minore. È parimenti stralciata l’espressione «maggiorenne» (anche al cpv. 2) in modo tale da poter corrispondere un importo di 100 franchi a tutti indistintamente. Il capoverso 1 è peraltro completato con la menzione «tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia».
Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall’articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 2bis.
Articolo 59abiscapoversi 3 lettera a, 3bis(nuovo) e 5
Ad capoverso 3 lettera a
Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall’articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 3 lettera a.
Ad capoverso 3bis(nuovo)
L’articolo corrispondente è stato integrato nel 2013: alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l’articolo 64 capoverso 1 OAsi 2 sono escluse dall’aiuto al ritorno può essere versato un aiuto iniziale a titolo di incentivo. A fronte delle condizioni molto restrittive previste dal capoverso 3 la SEM non è stata in grado di risolvere situazioni concrete particolarmente difficili. Il nuovo capoverso 3bisamplia la libertà di manovra. La SEM può avviare misure mirate per determinati gruppi di persone e consentire loro di beneficiare dell’importo per le spese di partenza, in particolare a causa dello stato di salute, in caso di collaborazione lacunosa all’acquisizione dei documenti o per motivi specifici al Paese. Deve trattarsi di azioni limitate nel tempo e può trattarsi di progetti nazionali o di progetti congiunti a livello europeo (p. es. nel quadro dell’European Reintegration Network – ERIN). Queste azioni possono rivelarsi per la SEM un plusvalore nel quadro delle trattative con gli Stati di origine.
Nella prassi sono peraltro più frequenti i casi di persone che soddisfano le condizioni ma che, in virtù dell’analisi dei rischi, sono designate da swissREPAT come DEPA anziché come DEPU. Ora, ciò non deve condurre automaticamente all’esclusione dal versamento dell’importo per le spese di partenza. Il capoverso 3bisabbraccia pertanto anche questa costellazione.
Ad capoverso 5
Occorre adeguare il capoverso 5 affinché sia possibile versare l’importo per le spese di partenza anche negli aeroporti di partenza. Ciò corrisponde a una richiesta dei Cantoni, i quali ritengono, per la grande maggioranza, che le persone tenute a lasciare la Svizzera sono più propense a partire se il denaro per le spese di partenza è versato loro già in Svizzera. Il versamento all’aeroporto di partenza è preferibile anche per ragioni di praticabilità – in particolare in caso di partenze a breve termine.