Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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Ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo basse occorre verificare se dall’attuazione del progetto per velocizzare le procedure d’asilo i Cantoni non hanno ancora costituito sufficienti riserve finanziarie. Se non sussistono riserve sufficienti (vedi definizione più sopra) le somme forfettarie sono accresciute conformemente alla formula. L’aumento corrisponde allo scostamento percentuale costatato. Questo il calcolo per l’adeguamento (cpv. 5): il nuovo risultato è moltiplicato per l’importo dei costi giornalieri indicizzati di 50 franchi. La somma forfettaria è adeguata per l’inizio dell’anno civile seguente (cpv. 6).

3. Clausola di salvaguardia

Se la riserva della categoria in questione è in diminuzione e si attesta a meno del 25 per cento della media delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni occorre vagliare l’eventuale necessità di un adeguamento dell’ordinanza. Il meccanismo di adeguamento proposto garantisce che Confederazione e Cantoni si assumano in ugual misura i rischi in termini di costi connessi al sistema del soccorso d’emergenza. La clausola di salvaguardia garantisce inoltre che i Cantoni non debbano coprire costi in maniera anticipata. Il meccanismo garantisce pertanto che i Cantoni – con correzione grazie all’eliminazione dei valori fuori norma (valori più alti e valori più bassi) e grazie alle riserve – non abbiano deficit per quanto riguarda il soccorso d’emergenza, ovvero che eventuali deficit siano immediatamente colmati grazie a somme forfettarie per il soccorso d’emergenza riviste verso l’alto.

Articolo 31 capoversi 2 e 3

Ad capoverso 2

Il rimando al numero Y della chiave di riparto è stato precisato con l’articolo 21 allegato 3 OAsi 1. Con il rimando all’articolo 21 allegato 3 OAsi 1 la nozione di «chiave di riparto determinante» è sostituita con «chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti».

Ad capoverso 3

Principio: la somma forfettaria per le spese amministrative è un contributo alle spese sostenute dai Cantoni. Non si tratta di un’indennità volta a coprire le spese.

È opportuno ridurre la somma forfettaria dagli attuali 1100 a 550 franchi (50%) giacché in futuro la Confederazione assumerà compiti supplementari connessi all’esecuzione degli allontanamenti (nell’ambito dell’alloggio, del sostegno, dell’assistenza e della partenza). In futuro circa il 60 per cento dei richiedenti l’asilo sarà alloggiato nei centri della Confederazione. Ciò rappresenterà per i Cantoni uno sgravio fino al 60 per cento in termini di alloggio, assistenza e sostegno. Durante la fase di test è emerso che in media solo il 40 per cento delle persone è assegnato ai Cantoni, giacché molti richiedenti l’asilo ritirano la loro domanda già durante la permanenza nel centro della Confederazione o si rendono irreperibili prima ancora dell’audizione.

La Confederazione sgraverà i Cantoni anche per quanto riguarda le attività connesse all’esecuzione degli allontanamenti: per esempio non occorrerà più una domanda di sostegno all’esecuzione; i centri della Confederazione proporranno, a spese della Confederazione, una consulenza intensificata in vista del ritorno sin dalla fase preparatoria (consulenza garantita da terzi incaricati o dai consultori cantonali per il ritorno); all’occorrenza saranno svolti anche colloqui sulla partenza (sul modello di quelli proposti in fase di test a Zurigo). I Cantoni saranno sgravati nel quadro dell’esecuzione degli allontanamenti anche grazie alla prevista comunicazione automatica dei dossier medici allestiti presso i centri della Confederazione.

I Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione ottengono peraltro già un compenso a parte per i loro compiti nell’ambito dell’esecuzione. Molte persone si rendono peraltro durevolmente irreperibili già durante la permanenza nei centri della Confederazione, prima quindi che i Cantoni abbiano a sostenere spese di esecuzione.