Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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Articolo 41

La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia dovrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente progetto.

Gli importi basati sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2012 sono adeguati all’indice del 31 ottobre 2016 (stato dell’indice sulla base del dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell’anno successivo.

Articolo 44 capoverso 2

La SEM finanzia anche progetti volti a migliorare la qualità dell’assistenza alle persone traumatizzate; occorre pertanto completare conseguentemente la presente disposizione.

Articolo 53 lettere d ed e

La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia dovrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente progetto.

Articolo 54 capoverso 2

Aggiornamento delle designazioni delle autorità: «le autorità preposte alla migrazione o all’aiuto sociale» anziché «le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d’assistenza» e sostituzione di un’espressione nel testo tedesco («beantragt» anziché «verlangt»).

Articolo 56 capoverso 3

L’espressione «in particolare» sta a significare che l’elenco non è esaustivo.

Articolo 58 Spese per l’accompagnamento

Il presente articolo è parzialmente modificato sotto il profilo della struttura e del contenuto.

Ad capoverso 1

La lettera b vigente, che disciplina l’accompagnamento sociale di stranieri che viaggiano con la famiglia e con figli nonché di minorenni che viaggiano soli, è integrata in un nuovo capoverso 5, il quale disciplina l’accompagnamento sociale di questi e di altri gruppi di persone. La lettera a è integrata nel capoverso 1.

Ad capoverso 2 lettera a

Nella prassi gli accompagnamenti fino al valico di confine in vista del trasferimento per via terrestre di una persona tenuta a lasciare la Svizzera sono indennizzati, in linea di massima, come gli accompagnamenti all’aeroporto. Visto il forte aumento dei trasferimenti per via terrestre nel quadro della procedura Dublino occorre codificare a livello di ordinanza la pertinente disciplina pratica.

Ad capoverso 2 lettera b

Adeguamento redazionale dovuto all’integrazione della nuova lettera c.

Ad capoverso 2 lettera c (nuova)

A fronte delle modificate condizioni quadro dei rinvii a bordo di voli speciali, per i capisquadra occorre corrispondere somme forfettarie superiori rispetto a quelle previste per gli accompagnatori della scorta di polizia. I capisquadra sono agenti di polizia formati ad hoc. Sono responsabili per gli aspetti dei rinvii inerenti la polizia.

Negli ultimi mesi si è osservato un aumento dei rinvii. Nel contempo i corpi di polizia nei Cantoni dispongono di risorse di personale insufficienti e sono costantemente oberati. Nella pratica, pertanto, è viepiù difficile impiegare capisquadra nel quadro dei rinvii, giacché i rinvii non rientrano nelle mansioni primarie delle polizie cantonali. Corrispondendo una somma