Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Ad capoverso 4
Al tempo stesso, la somma forfettaria per la prestazione per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera è aumentata da 600 a 750 franchi, giacché si parte dal presupposto che l’attività di consulenza nel quadro di casi che richiedono una consulenza particolarmente intensa dopo la procedura ampliata nonché nel caso di persone provenienti da Stati verso i quali è particolarmente difficoltoso eseguire gli allontanamenti sarà più impegnativa, sia in termini di tempo sia in termini di contenuto. Va inoltre rilevato che da oltre dieci anni questa somma forfettaria non è più stata adeguata. Il dimezzamento della somma forfettaria di base e il simultaneo aumento della somma forfettaria per la prestazione rappresentano un modello di finanziamento solido e in grado di fronteggiare importanti fluttuazioni. Il modello consente altresì risparmi pari a circa 1,7 milioni di franchi rispetto ai sussidi medi di 3,4 milioni di franchi annui corrisposti tra il 2012 e il 2016. Infine, questo modello garantisce la sicurezza pianificatoria ai consultori in vista del ritorno, in particolare a quelli di piccole dimensioni, e tiene conto della disponibilità al ritorno tendenzialmente minore tra le persone oggetto di una procedura ampliata.
Articolo 72 capoverso 2
La disposizione vigente è obsoleta (programma per i Balcani negli anni 1990). Oggigiorno la competenza incombe principalmente alla SEM.
Articolo 74 capoversi 2, 3, 4 e 5
Ad capoverso 2
Lo scaglionamento nei centri della Confederazione, qual è previsto dall’ordinanza sulle fasi di test, è completato mediante lo scaglionamento in funzione dello stato della procedura. Il capoverso 2 prevede un importo regolare e un importo massimo. Questo è definito in funzione della prassi: se non è possibile un’attuazione accompagnata dei progetti di aiuto al ritorno con versamento dell’aiuto al ritorno sul posto, nel sistema odierno l’aiuto è versato in contanti all’aeroporto. La formulazione della disposizione consente la massima flessibilità possibile per quanto riguarda la stesura delle pertinenti istruzioni nonché un rapido adeguamento a situazioni particolari. Lo scaglionamento in base a motivi specifici legati al Paese, nuovamente integrato nella disposizione, si muove nella stessa direzione.
Ad capoverso 3
La durata del soggiorno di tre mesi non è compatibile con il modello decrescente previsto nei centri della Confederazione ed è pertanto stralciata.
Ad capoverso 4
L’aumento dell’aiuto materiale supplementare per motivi specifici legati al Paese consente alla SEM, in situazioni particolari, di proporre rapidamente maggiori incentivi nel quadro dell’aiuto al ritorno.
Ad capoverso 5
Nei centri della Confederazione l’aiuto individuale al ritorno e l’aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno. Contrariamente alla normativa vigente, d’ora in poi le prestazioni dell’aiuto al ritorno sono pertanto ridotte in funzione della durata del soggiorno. Questa disciplina è applicabile indistintamente a tutte le persone, pertanto decade la disciplina speciale vigente per le persone vulnerabili.
Articolo 76
Ad capoverso 1
È concretizzata la nozione di soggiorno prolungato, giacché la formulazione vigente non forniva indicazioni chiare e pertanto poneva problema nella prassi.
Ad capoverso 2
È soppressa la menzione esplicita degli Stati dell’UE/AELS nonché di Stati Uniti, Canada e Australia, trattandosi di Stati esentati dall’obbligo del visto conformemente all’articolo 76a