Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
- durata di percezione media: 182 giorni (corrisponde alla durata di percezione osservata
nel quadro della procedura ordinaria 2014-2015, ovvero a una riduzione di circa il 30% rispetto alla procedura ordinaria 2010-2015 grazie alla velocizzazione).
Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso di emergenza di 6006 franchi per decisione negativa emanata in procedura ampliata.
Siccome le tre somme forfettarie sono qui definite per la prima volta, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è fissato al 31 ottobre 2018. Il primo adeguamento interverrà pertanto soltanto l’anno seguente l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure.
Articolo 30 capoverso 2 (abrogato)
Il capoverso 2 è abrogato giacché è applicabile un nuovo meccanismo di adeguamento retto dall’articolo 30a.
Articolo 30a (nuovo) Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza
A fronte delle incertezze per quanto riguarda l’evoluzione della percezione dell’aiuto sociale dopo l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo, è introdotto un meccanismo di adeguamento automatico con chiare regole basato su una formula di calcolo. Il meccanismo non lascia alla SEM nessun margine di manovra per quanto riguarda la fissazione degli importi delle somme forfettarie, giacché la SEM è vincolata dai risultati del calcolo. Grazie alla formula ci si propone di evitare che la Confederazione o i Cantoni risultino oltremodo avvantaggiati conseguentemente a importi troppo alti o troppo bassi delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza. Il meccanismo funziona come segue:
1. Prima fissazione delle somme forfettarie differenziate in funzione della tipologia di proce-
dura
Fondandosi sulle considerazioni in merito all’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza occorre definire un’aliquota per tipologia di procedura. Per farlo ci si basa su supposizioni riguardanti la quota di percezione media e la durata di percezione media dopo il riassetto. Le supposizioni sono formulate alla luce delle esperienza maturate sinora nel quadro delle procedure ordinarie e della fase di test.
2. Verifiche annue per stabilire la necessità o no di attivare il meccanismo di adeguamento
Sulla base del monitoraggio del soccorso d’emergenza in essere occorre verificare di anno in anno per ogni tipologia di procedura se occorra adeguare gli importi delle somme forfettarie (cpv. 1). La verifica comporta essenzialmente le tappe seguenti:
a. Importante scostamento del risultato della moltiplicazione quota di percezione media x
durata di percezione media rispetto alla somma forfettaria di base vigente (cpv. 1):
è verificato se la quota di percezione media e la durata di percezione media si scostano dai valori della somma forfettaria di base vigente. Si parla di importante scostamento ove il risultato della moltiplicazione quota di percezione x durata di percezione differisca di oltre ± 10 per cento dal valore vigente. Per questo confronto entrano in linea di conto gli ultimi sei anni di passaggio in giudicato. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che presentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi.
b. Esame delle riserve in essere (cpv. 2 ed 3) e adeguamento (cpv. 5 e 6):
ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo elevate occorre verificare se dall’attuazione del progetto per velocizzare le procedure d’asilo i Cantoni hanno costituito sufficienti riserve finanziarie. Sono considerate sufficienti le riserve pari almeno al 100 per cento dell’importo annuo medio delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che presentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi. L’importo della somma forfettaria è ridotto conformemente alla formula applicabile unicamente ove siano disponibili congrue riserve cantonali. La riduzione corrisponde allo scostamento percentuale costatato.