Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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2.5 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Articolo 2 rubrica e capoversi 1, 2 e 3 (nuovi)
Inizio dell’aiuto all’esecuzione
La rubrica è modificata giacché la disposizione non disciplina più la portata dell’aiuto all’esecuzione bensì il momento a partire dal quale sono avviati i pertinenti sforzi in vista dell’acquisizione dei documenti. Il contenuto dell’aiuto all’esecuzione è descritto nelle disposizioni successive. Il capoverso 1 riprende senza modifiche il contenuto dell’articolo 2 OEAE vigente. Il capoverso 2 è nuovo.
Ad capoverso 2
Per i richiedenti l’asilo che soggiornano nei centri della Confederazione nel quadro della procedura celere (art. 26c nLAsi), in futuro la SEM avvierà la procedura di acquisizione dei documenti senza un pertinente mandato del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 46 cpv. 1bisnLAsi), ovvero senza una pertinente richiesta di sostegno da parte dell’autorità cantonale competente. L’acquisizione dei documenti comprende in particolare l’accertamento dell’identità e della nazionalità in vista dell’ottenimento di documenti di viaggio nazionali, ovvero del rilascio di documenti di viaggio sostitutivi.
Come secondo il diritto vigente, in linea di principio la procedura di acquisizione dei documenti può essere avviata al momento in cui la decisione di allontanamento della SEM è notificata all’interessato. Gli sforzi in vista dell’acquisizione dei documenti possono essere perseguiti, in linea di massima, anche qualora la decisione sia oggetto di un ricorso pendente presso il TAF. Questo principio è già previsto dal diritto vigente ed è mantenuto nell’articolo 4 AP-OEAE. Durante la procedura di ricorso pendente, il TAF può sospendere temporaneamente l’acquisizione dei documenti.
Conformemente alla prassi odierna, i Cantoni si avvalgono raramente della possibilità di avviare l’acquisizione dei documenti immediatamente dopo la notificazione della decisione. Di norma presentano una domanda di aiuto all’esecuzione soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento. In questo modo si perde del tempo prezioso.
Per la procedura celera è pertanto specificato esplicitamente, a livello di ordinanza, che per l’acquisizione dei documenti non occorre più attendere una pertinente domanda del Cantone. Ciò presuppone che la SEM informi costantemente il Cantone designato quale Cantone responsabile per l’esecuzione nella decisione di allontanamento in merito ai passi intrapresi o ai passi previsti in vista dell’acquisizione dei documenti. Il Cantone continuerà a espletare tutti i compiti connessi con l’esecuzione esulanti dalla competenza della SEM. Dopo l’acquisizione dei documenti la SEM, con il coinvolgimento del Cantone competente (eventuale disposizione di misure coercitive, scorta di polizia), avvierà l’organizzazione del ritorno per il tramite di swissREPAT (cfr. art. 11 AP-OEAE). Nel quadro della procedura Dublino conformemente all’articolo 26b nLAsi non occorre procedere all’acquisizione dei documenti e, pertanto, non occorre una pertinente codificazione a livello di ordinanza.
Ad capoverso 3
In casi individuali può essere opportuno avviare gli sforzi in vista dell’acquisizione dei documenti senza previa domanda di un aiuto all’esecuzione da parte del Cantone anche nel quadro della procedura ampliata (art. 26d nLAsi). Nell’ordinanza è pertanto integrata una pertinente formula potestativa. Sarebbe poco logico avviare in maniera generale l’acquisizione dei documenti in procedura ampliata senza previa domanda del Cantone, analogamente a quanto previsto dal capoverso 2, giacché in molti casi ciò comporterebbe un onere considerevole inutile per la SEM e rischierebbe di generare doppioni con le autorità cantonali preposte alla migrazione. Gli iter organizzativi saranno disciplinati nel dettaglio a livello di istruzioni.