Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
(LFLP) sono state introdotte nuove misure per favorire gli uffici specializzati nell’aiuto all’incasso in caso di versamento di prestazioni in capitale del 2° pilastro agli obbligati che persistono a trascurare i loro obblighi di mantenimento. Secondo le nuove disposizioni, se sa a quale istituto di previdenza o di libero passaggio è affiliato uno di questi obbligati, l’ufficio di aiuto all’incasso può notificare la situazione all’istituto. Se l’obbligato chiede il versamento di una prestazione in capitale sui propri averi di previdenza, l’istituto interessato deve a sua volta informare senza indugio l’ufficio specializzato dal quale è stato contattato, per permettergli d'intraprendere i passi necessari a garantire le pretese di mantenimento dell’avente diritto.
Il testo degli articoli 131 capoverso 1 e 290 capoverso 1 CC è stato adeguato: d’ora in
poi l’aiuto all’incasso sarà garantito da un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale. In effetti, la qualità delle prestazioni degli uffici di aiuto all’incasso dipende in grande misura dalle qualifiche dei collaboratori incaricati di questo compito.
Infine, per migliorare e uniformare a livello nazionale l’aiuto all’incasso, il legislatore ha
delegato al Consiglio federale, agli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 CC, la competenza necessaria a emanare una pertinente ordinanza.
2 Armonizzazione dell’aiuto all’incasso
L’importanza di un’unificazione a livello nazionale dell’aiuto all’incasso non deve essere sottostimata.
L’unificazione è intesa a garantire agli aventi diritto in tutta la Svizzera lo stesso competente ed efficiente sostegno «di base» nell’intraprendere i passi necessari alla rivendicazione dei contributi di mantenimento che spettano loro in virtù di un titolo di mantenimento. A questo riguardo è importante ricordare che il compito di intraprendere i passi giuridici necessari quando l’obbligato trascura i propri obblighi tocca di principio all’avente diritto. Le relative procedure possono essere molto onerose e richiedere conoscenze giuridiche. In particolare, può essere necessario adire le vie legali contro l’obbligato, con un’esecuzione forzata o una procedura giudiziaria oppure, di fronte a fattispecie con elementi internazionali, con una richiesta internazionale di aiuto all’incasso. L’aiuto all’incasso sgrava gli aventi diritto, spesso donne e bambini già confrontati con una situazione particolarmente pesante40, dal lavoro necessario a ottenere i contributi di mantenimento dovuti, estenuante e anche impegnativo per l’investimento di tempo che richiede. Inoltre, il rispetto dell’obbligato nei confronti delle autorità fa sì che gli sforzi da esse compiuti per l’incasso siano spesso più fruttuosi dei passi intrapresi dal solo avente diritto41.
Occorre inoltre ricordare che nell’ambito della revisione del diritto sul mantenimento del figlio il legislatore ha rinunciato a introdurre nel Codice civile la ripartizione dell’ammanco o un contributo di mantenimento minimo per i figli42. I contributi di mantenimento vengono ancora fissati tenendo conto del minimo esistenziale necessario all’obbligato43. Salvo prova contraria, occorre pertanto presumere che il contributo di mantenimento fissato in una sentenza sia il risultato di una procedura contraddittoria e di un’assunzione completa delle prove relative alla situazione finanziaria delle parti, oppure, se il contributo è stato fissato in un contratto di mantenimento, che esso sia stato verificato da un giudice o dall’autorità di protezione competente. Si può dunque partire dal principio che un contributo di mantenimento fissato in un
40 Cfr. anche Haselbach, pag. 109.
41 Rapporto di armonizzazione, pag. 22.
42 Messaggio sul mantenimento del figlio, pagg. 517–522.
43 De Poret Bortolaso, SJ 2016, pagg. 158–159.