Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
de recouvrement des contributions d’entretien des cantons romands et du Tessin e dello Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute (SVA). La maggior parte dei membri delle citate organizzazioni è anche al servizio, in qualità di specialista, delle autorità cantonali di aiuto all’incasso. In seno al gruppo di lavoro erano rappresentate le seguenti istituzioni: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali (UFG), CDOS e Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Come già illustrato in precedenza, il diritto di famiglia prevede diversi casi in cui può essere necessario stabilire un contributo di mantenimento, di regola mensile, che una persona è tenuta a versare a uno o più familiari per la copertura dei bisogni quotidiani (cfr. supra,
n. 1.1). In questi casi, gli articoli 131 capoverso 1 e 290 capoverso 1 CC dispongono che quando l’obbligato è inadempiente un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale deve aiutare in maniera adeguata, e di regola gratuitamente, l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento (cfr. art. 3 cpv. 1). Detto altrimenti, l’avente diritto può fare ricorso al sostegno dell'ente pubblico per l’incasso delle somme che gli spettano50. Il diritto di famiglia prevede però anche altre pretese di mantenimento51 per le quali l’ufficio specializzato può prestare un aiuto all’incasso secondo le medesime modalità, purché tale aiuto sia previsto dal diritto cantonale (cfr. art. 3 cpv. 4). Pertanto, in questa prima disposizione dell’ordinanza l’espressione «pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia» deve essere intesa in senso lato.
Nel rapporto di armonizzazione si è stabilito che il testo generico degli articoli 131 capoverso 1 e 290 capoverso 1 CC («aiuta in maniera adeguata») accorda ai Cantoni – o agli uffici di aiuto all’incasso, dato che la pertinente legislazione cantonale è spesso piuttosto sommaria – un margine di manovra eccessivo sul piano dell’esecuzione che assume forme molto diverse da un Cantone all’altro; in numerosi Cantoni il diritto a un contributo di mantenimento non è sufficientemente garantito. Da ciò derivano disparità di trattamento e in certi casi una notevole incertezza del diritto. Per rimediare a questa situazione, il legislatore federale ha incaricato il Consiglio federale il compito di elaborare un’ordinanza (cfr. n. 1.4). Il Consiglio federale intende armonizzare la prassi per mezzo di un disciplinamento uniforme dell’aiuto all’incasso, per garantire che tutti gli aventi diritto residenti in Svizzera beneficino di tale aiuto alle stesse condizioni e che siano loro concesse le stesse prestazioni e misure «di base»52. Questa soluzione garantisce la parità di trattamento e crea una situazione chiara, non solo per gli aventi diritto e gli obbligati ma anche per gli uffici specializzati chiamati ad applicare il diritto federale.
50 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n. 6 ad art. 290.
51 Le pretese di mantenimento del diritto di famiglia in senso lato comprendono ad esempio anche le pretese di assistenza tra parenti in linea diretta (art. 328 segg. CC) e le pretese della donna nubile (art. 295 CC), che però sono relativamente poco frequenti.
52 Tuttavia, i Cantoni possono offrire anche un sostegno più ampio (cfr. art. 12 cpv. 3).