Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

 Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimen-

tari verso i figli (RS 0.211.221.431; riguarda in particolare il Belgio, il Liechtenstein, Macao e l’Austria);

 Convenzione di domicilio del 25 aprile 1934 tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di

Persia (Iran) (con All.) (RS 0.142.114.362).

Riconoscimento ed esecuzione:

 Convenzione di Lugano (RS 0.275.12);

 Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con Protocollo e Dichiarazioni) (vCLug; previgente RS 0.275.11)226;

 Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.02);

 Convenzione dell’Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli (RS 0.211.221.432; riguarda in particolare il Belgio, il Liechtenstein, Macao, l’Austria, il Suriname e l’Ungheria);

 Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liech-

tenstein circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile (RS 0.276.195.141).

Cpv. 2 Sussidiarietà delle disposizioni delle sezioni 1–6

Il rimando all’applicabilità delle sezioni 1–6 serve a chiarire che l’organizzazione dell’aiuto all’incasso transfrontaliero compete ai Cantoni, i quali possono delegare questo compito ad esempio agli uffici specializzati competenti per le fattispecie interne o a un ufficio centrale cantonale, oppure prevedere anche altre soluzioni (ad es. un ufficio specializzato di diritto privato). I Cantoni sono inoltre tenuti a comunicare i dati di contatto all’UFG.

Le prestazioni previste negli accordi internazionali sull’assistenza amministrativa si discostano in parte dal diritto nazionale. Già per la loro natura, non tutte le prestazioni della sezione 3 possono essere oggetto dell’aiuto all’incasso transfrontaliero. Nell’ambito delle domande presentate dall’estero, ad esempio, la traduzione del titolo di mantenimento deve già essere prodotta dall’autorità estera. D’altra parte, l’articolo 12 non menziona espressamente che l’ufficio specializzato deve trasmettere all’UFG le domande tendenti all’adozione di provvedimenti d’esecuzione presentate in virtù di un accordo internazionale sull’assistenza amministrativa. Inoltre, nelle fattispecie transfrontaliere possono essere necessari anche altri documenti o ulteriori formalità (per le domande presentate alla Germania, ad es., si esige l’originale del titolo di mantenimento esecutivo tedesco).

Art. 22 Competenza

Cpv. 1 Competenza materiale

Nell’ambito degli accordi internazionali in materia di assistenza amministrativa, l’UFG assume il ruolo di autorità speditrice e istituzione intermediaria, ossia di autorità centrale. Tuttavia, l’adesione della Svizzera alla Convenzione di New York ha comportato una ripartizione di questi compiti tra l’UFG (e in precedenza la Divisione federale di polizia) e i servizi desi-

226 Disponibile in Internet al seguente indirizzo: https://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home.html> Diritto civile > Basi legali > Procedura civile > Convenzione di Lugano 1988.