Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati

Il Cantone SH chiede di garantire in modo adeguato l’adempimento degli obblighi di informazione nei confronti degli investitori e la possibilità di presentare una prova di tale adempimento. Esisuisse raccomanda di far disciplinare in modo uniforme dalla FINMA l’obbligo di informare gli investitori riguardo all’assenza della garanzia dei depositi. La FINMA ritiene che i requisiti relativi all’obbligo di informazione debbano essere precisati nel dettaglio a livello di ordinanza e che l’informazione debba essere fornita esplicitamente e per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Secondo il Centre patronale gli obblighi di informazione garantiscono una protezione sufficiente degli investitori.

Il Cantone VD propone di stralciare dall’avamprogetto l’articolo 1b capoverso 4 lettera b LBCR, poiché a seguito della delega di competenze alla FINMA si creerebbe una situazione di incertezza giuridica; inoltre l’avamprogetto non preciserebbe quale autorizzazione possa essere richiesta. L’ASB chiede di definire ulteriori criteri per la delega delle competenze nelle disposizioni derogatorie. Il fatto che la FINMA, in casi particolari, possa concedere secondo l’articolo 1b capoverso 4 lettera b LBCR un’autorizzazione malgrado il superamento del valore soglia determinerebbe una situazione di incertezza giuridica. Anche l’USS ritiene che la delega delle competenze al Consiglio federale e alla FINMA sia eccessiva e che debbano essere precisate le condizioni alle quali tali competenze possano essere esercitate, soprattutto perché il valore soglia di 100 milioni di franchi attualmente risulta già troppo elevato. Questo parere è condiviso dalla VSKF. Per contro, la VQF ritiene che al Consiglio federale debba essere accordata un’ampia libertà d’azione per poter reagire rapidamente a eventuali cambiamenti delle questioni da regolamentare, ma considera inopportuna la competenza della FINMA di aumentare il valore soglia in casi particolari poiché creerebbe una situazione di incertezza del diritto. Secondo l’ASG, nell’esercitare il proprio potere d’apprezzamento l’autorità dovrebbe considerare anche la protezione degli investitori e del sistema, come pure la reputazione della piazza finanziaria.

Per Findling Grey la possibilità di richiedere volontariamente un’autorizzazione rappresenta un cambiamento di paradigma nella tradizione giuridica svizzera. In assenza di linee guida efficaci, la FINMA correrebbe il rischio di dover assoggettare a vigilanza le imprese tecnofinanziarie, il cui modello aziendale non le è familiare. Un’autorizzazione volontaria comporterebbe inoltre notevoli difficoltà nell’impostazione della vigilanza e costi significativi per la FINMA. La stessa FINMA chiede di respingere la possibilità di un’autorizzazione volontaria alla luce del proprio mandato e della mancanza di uno scopo di protezione. Anche UBS è contraria alla concessione di un’autorizzazione malgrado l’inadempimento delle condizioni legali, unicamente per scopi di marketing, e chiede di stralciare il capoverso 4 lettera b.

Il Cantone AG chiede che l’autorità di vigilanza possa garantire agli istituti transnazionali di intervenire, senza dover soddisfare requisiti più severi di carattere organizzativo, affinché si possa evitare uno svantaggio concorrenziale per un settore ben regolamentato come quello bancario.

Art. 47 cpv. 1 lett. a

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona ai sensi dell’articolo 1b, membro di un organo o impiegato di una società di audit;

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