Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati
5 Analisi delle singole disposizioni poste in consultazione
Legge sulle banche
Art. 1a Banche
È considerata banca chi opera prevalentemente nel settore finanziario e:
a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico superiori a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;
b. accetta a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo e investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi; o
c. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, con lo scopo di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un’unità economica.
Secondo l’ASB gli elementi quantitativi e qualitativi alla base della definizione di banca non consentono di chiarire che la promozione del settore della tecnofinanza va anche a beneficio delle banche. Inoltre, gli operatori con una posizione consolidata sul mercato non dovrebbero essere esclusi dal dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro. CFA ritiene necessaria una definizione più precisa del concetto di banca e una distinzione più chiara tra il sistema bancario e gli altri fornitori di servizi finanziari che non sono ancora disciplinati nelle altre leggi sui mercati finanziari.
La SPA propone di definire il concetto di banca in modo più appropriato e di cancellare l’espressione «o si presta pubblicamente a tale scopo».
L’ARIF ritiene che le categorie previste in questa disposizione non siano chiare e propone di unire le lettere b e c. Le lettere a e b sembrerebbero costituire una prima alternativa e le lettere b e c una seconda. Per OA la categoria di cui alla lettera b è contraria all’obiettivo della revisione, poiché in tal caso sarebbero assoggettati alla LBCR istituti finanziari con un volume molto limitato di depositi del pubblico.
Secondo OA il divieto di corrispondere interessi rende il «crowdlending» poco allettante, soprattutto come alternativa al credito bancario. Per questo motivo la lettera b dovrebbe essere stralciata. Inoltre, il calcolo del valore soglia di 100 milioni di franchi non sarebbe chiaro. Per contro, la BIV sostiene il valore soglia previsto, nel cui calcolo non dovrebbero rientrare i valori mobiliari, i metalli preziosi, le criptovalute o altri «token».
L’ASB e l’ABPS ritengono poco chiara la definizione di «unità economica». Anche per l’ASG e ICT non capiscono se il concetto di «unità economica» di cui alla lettera c corrisponda a quello di gruppo finanziario secondo l’articolo 3c LBCR.
UBS propone di integrare in questa disposizione l’articolo 2 OBCR e di completarlo con un valore soglia di 100 milioni di franchi. Il progetto non preciserebbe le sorti dell’articolo 2 OBCR.
Secondo l’ASG e ICT la priorità deve essere data al servizio offerto e non alla persona dell’offerente.