Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati

1 Situazione iniziale

Il settore finanziario sta cambiando per effetto della crescente digitalizzazione. Le imprese innovative, emergenti e fondate sulle tecnologie dell’informazione digitalizzano i servizi finanziari e si presentano, nei confronti del cliente, come fornitori di prestazioni e infrastrutture connesse a tali servizi (imprese tecnofinanziarie).

Il modello aziendale di numerose imprese tecnofinanziarie si basa sulla raccolta di depositi di capitali a titolo professionale (come depositi del pubblico). In linea di principio questi rientrano quindi nel campo di applicazione della legge sulle banche (LBCR) e necessitano della relativa autorizzazione della FINMA. Le imprese tecnofinanziarie, in prevalenza ancora «giovani», non sono in grado di soddisfare i requisiti elevati necessari per ottenere un’autorizzazione a esercitare l’attività bancaria, ma tali requisiti non sono neppure commisurati a questa tipologia di imprese, poiché in numerosi modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie, a seguito dell’assenza di reinvestimento dei fondi accettati manca la trasformazione delle scadenze tipica delle banche e i relativi rischi (in particolare rischi di liquidità e di tasso). In questi casi l’attuale normativa costituisce un inutile ostacolo all’accesso al mercato. Agisce come freno all’innovazione e strumento conservativo della struttura attuale, penalizzando la competitività internazionale e, quindi, l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera e incentivando la delocalizzazione all’estero di imprese finanziarie innovative.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto intende disciplinare in modo appropriato, in funzione del loro potenziale di rischio, le imprese tecnofinanziarie che offrono servizi al di fuori della tipica attività bancaria. Viene proposta una deregolamentazione nell’ambito della legislazione bancaria che verte su tre elementi tra loro complementari:

 in primo luogo la deroga contenuta nell’ordinanza sulle banche (OBCR) in merito agli

averi che servono per operazioni di clienti (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) deve applicarsi espressamente all’esecuzione entro 60 giorni (invece dei 7 giorni previsti dalla prassi vigente). Per i commercianti di valori mobiliari dovrà invece rimanere determinante il fatto che la prevista operazione principale sia organizzata e imminente. La modifica comporta una revisione dell’OBCR;

 secondariamente è necessario creare uno spazio per l’innovazione: l’accettazione di de-

positi del pubblico fino a un milione di franchi dovrà essere considerata a titolo non professionale, quindi resa possibile senza autorizzazione. La modifica consentirà alle imprese di sperimentare un modello aziendale prima di dover chiedere un’autorizzazione quando i depositi del pubblico superano un milione di franchi. Anche questa modifica richiede una revisione dell’OBCR;

 come terzo elemento, alle imprese che accettano depositi del pubblico fino a un massimo

di 100 milioni di franchi senza svolgere operazioni attive devono applicarsi condizioni agevolate di autorizzazione e di esercizio rispetto all’attuale autorizzazione bancaria negli ambiti della presentazione dei conti, della verifica e della garanzia dei depositi. Ciò comporta una modifica della LBCR. Nell’ambito di disposizioni d’esecuzione da formulare successivamente, dovrebbero essere stabiliti requisiti meno severi concernenti in particolare gli ambiti dell’organizzazione, del capitale minimo, dei fondi propri e della liquidità.