Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati
Art. 1b Promozione dell’innovazione
1Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano prevalentemente nel settore finanziario e:
a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi o si prestano pubblicamente a tale scopo; e
b. non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi.
2Il Consiglio federale può modificare l’importo conformemente al capoverso 1 tenendo in considerazione la competitività e la capacità innovativa della piazza finanziaria svizzera.
3Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
a. La contabilità delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle prescrizioni del Codice delle obbligazioni.
b. Le persone di cui al capoverso 1 devono far verificare il loro conto annuale ed
eventualmente il loro conto di gruppo secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni.
c. Ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 o dell’articolo 9a capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
d. Gli articoli 37a (depositi privilegiati) e 37b (pagamento immediato) non sono applicabili ai depositi di persone di cui al capoverso 1. I depositanti devono essere informati al riguardo prima che effettuino il deposito.
4La FINMA in casi particolari può sancire l’applicabilità dei capoversi 1–3 anche alle persone che:
a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico superiori a 100 milioni di franchi o si prestano pubblicamente a tale scopo, non li investono né corrispondono interessi sugli stessi e garantiscono la tutela dei clienti con misure particolari; o
b. operano prevalentemente nel settore finanziario, non accettano depositi del pubblico e richiedono un’autorizzazione.
Da diversi pareri emerge che il concetto di «applicazione per analogia» delle disposizioni della legge non sarebbe chiaro e creerebbe una situazione di incertezza giuridica (VD, PBD, UDC, UBCS, VSKF, ARIF, OA, SPA e ASG). Secondo il Cantone VD le disposizioni applicabili volte a incentivare l’innovazione devono figurare all’articolo 3 LBCR insieme alle disposizioni non applicabili. La SFTA ritiene che la definizione di operazioni attive non sia sufficientemente precisa: chiunque accetti depositi deve necessariamente contabilizzarli tra gli attivi. Vischer invita a prevedere l’applicazione «per analogia» delle disposizioni della LBCR soltanto se essa risulta adeguata in considerazione del rischio potenziale.
Secondo ICT la modifica della LBCR è troppo semplicistica: soprattutto le piattaforme di crowdfunding che si occupano soltanto di determinati elementi dell’attività bancaria non dovrebbero essere assoggettate a disposizioni ingiustificate del diritto sulle banche. Anche OA non considera sufficienti le riserve concernenti la presentazione e la verifica dei conti per promuovere le imprese tecnofinanziarie. Il capoverso 2 dovrebbe pertanto accordare ulteriori competenze al Consiglio federale.
CFA ritiene che manchi una definizione precisa del concetto di banca e una distinzione chiara tra il sistema bancario e gli altri fornitori di servizi finanziari che non sono disciplinati in altre leggi speciali. Inoltre il luogo di riferimento per l’assoggettamento alla vigilanza della FINMA dovrebbe essere il domicilio del cliente e non più il Paese di incorporazione del fornitore, ov-