Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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penalizzata, il che non è auspicabile per l’economia del Paese. L’attuale normativa potrebbe involontariamente fungere da freno all’innovazione e inutile strumento di conservazione delle strutture attuali, limitando così la competitività internazionale e l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera. In gran parte il settore non è vincolato alla piazza economica, pertanto non è da escludere la delocalizzazione all’estero di imprese finanziarie innovative.

Il presente progetto intende dunque escludere del tutto dall’assoggettamento alla legislazione sulle banche i modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie che offrono servizi al di fuori della tipica attività bancaria in funzione del loro potenziale di rischio oppure formulare requisiti ai fini dell’autorizzazione commisurati alla loro attività.

I requisiti posti dalla LRD, invece, non rappresentano ostacoli all’accesso al mercato specifici per il settore tecnofinanziario che dovrebbero essere abbattuti. Non emergono circostanze che possano indurre a ritenere ridotto il rischio di riciclaggio di denaro per le imprese tecnofinanziarie (se sono assoggettate alla LRD) e che giustifichino requisiti della LRD meno severi rispetto a quelli applicati ad altri intermediari finanziari. A ciò si aggiunge che gli obblighi di identificazione, diligenza e comunicazione conformemente alla LRD non dovrebbero costituire una sfida tecnologica eccessiva per le imprese tecnofinanziarie e che dovrebbe essere anche nell’interesse del settore stesso e della sua reputazione evitare qualunque affinità con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Anche per quanto riguarda l’applicazione di altre leggi sui mercati finanziari, non emergono ostacoli all’accesso al mercato specifici per le imprese tecnofinanziarie.

1.2 Nuovo disciplinamento proposto

1.2.1 Panoramica

Come suesposto, esistono molteplici modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie. Sulla scorta della rapida crescita della digitalizzazione nel settore finanziario è inoltre ipotizzabile che si sviluppino altri modelli aziendali, oggi ancora inimmaginabili. Per evitare che con il tempo il quadro normativo non tenga il passo degli sviluppi tecnologici, il nuovo disciplinamento proposto rinuncia a regolamentare modelli aziendali specifici. Viene piuttosto proposto un quadro normativo applicabile trasversalmente ai modelli aziendali che sia aperto al futuro e si prefigga di disciplinare in modo opportuno, in funzione del loro potenziale di rischio, le imprese tecnofinanziarie che forniscono servizi al di fuori della tipica attività bancaria. In concreto il nuovo disciplinamento verte sui tre elementi seguenti, tra loro complementari:

– prima di tutto la deroga contenuta nella OBCR per l’accettazione di fondi che servono unicamente per operazioni di clienti (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) deve applicarsi espressamente a un’esecuzione entro 60 giorni (invece dei sette giorni conformemente alla prassi vigente). Per i commercianti di valori mobiliari dovrà invece rimanere determinante il fatto che la prevista