Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
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inferiori nel quadro di disposizioni di esecuzione, in particolare riguardo agli ambiti dell’organizzazione, del capitale minimo, dei fondi propri e della liquidità.
In considerazione dei rapidi sviluppi in atto nel settore tecnofinanziario, in particolare nell’ambito della tecnologia blockchain, il Consiglio federale dovrebbe essere autorizzato ad adeguare all’occorrenza il valore soglia di 100 milioni di franchi. In casi motivati, la FINMA deve avere inoltre la possibilità di sancire condizioni agevolate di autorizzazione anche per i modelli aziendali che si basano sulla raccolta di depositi per importi superiori a 100 milioni di franchi, ma non svolgono operazioni attive, purché la protezione dei clienti sia garantita con specifici provvedimenti tecnici.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
In alternativa al nuovo disciplinamento proposto, in linea di principio sarebbe stato possibile creare una normativa mirata specificamente ai diversi modelli aziendali che, come menzionato, sono tuttavia molto differenziati nel settore tecnofinanziario ed è ipotizzabile che se ne svilupperanno altri, oggi ancora inimmaginabili. Se avesse regolamentato modelli aziendali specifici, il nuovo disciplinamento avrebbe avuto, come importante contropartita, il rischio di non rimanere al passo degli sviluppi tecnologici. Sarebbe stato poco flessibile e non aperto al futuro. Inoltre, il disciplinamento dettagliato di diversi modelli aziendali sarebbe stato in contraddizione con l’approccio, affermatosi nella legislazione svizzera sui mercati finanziari, della regolamentazione basata sui principi.
Nell’ambito dei chiarimenti in merito agli interventi necessari, si è proceduto a verificare se la legge federale del 23 marzo 200128 sul credito al consumo (LCC) costituisca un impedimento, da eliminare, all’erogazione di finanziamenti nei progetti di crowdlending.
Una possibile difficoltà per i contratti di crowdlending che devono essere eseguiti esclusivamente online potrebbe essere rappresentata dall’articolo 9 capoverso 1 LCC, secondo cui i contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto e il consumatore riceve un esemplare del contratto. La forma scritta rimanda agli articoli 13, 14 e 15 CO, con la conseguenza che il contratto deve essere firmato di propria mano oppure ricorrendo a una firma digitale qualificata. Dal momento che i certificati previsti per le firme digitali qualificate sono ancora poco diffusi tra i consumatori, il ricorso alla firma di propria mano è un aspetto essenziale. Allo stato attuale, la stipulazione online di un contratto di credito al consumo è dunque, di fatto, impossibile.
Occorre tuttavia osservare che le disposizioni della LCC non si applicano se la persona che funge da creditore non agisce a titolo professionale né all’intermediazione a titolo professionale o non professionale di crediti erogati da persone che agiscono a titolo non professionale. Normalmente la LCC non trova dunque applicazione nel caso del crowdfunding. L’erogazione di finanziamenti da parte di creditori che agiscono a titolo professionale mediante piattaforme di crowd-