Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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In termini di rischio, un aumento del termine da sette a 60 giorni appare sostenibile (cfr. n. 3.2).

1.2.3 Creazione di uno spazio per l’innovazione

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è obbligatoria solo per le persone che agiscono a titolo professionale. Ai sensi dell’articolo 6 OBCR agisce a titolo professionale chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, anche se il numero dei depositi ottenuti è inferiore a 20 (cfr. n. 1.1.2.1).

Tuttavia, i modelli aziendali delle imprese tecnofinanziarie si rivolgono di norma a più di 20 persone. Numerosi modelli aziendali rientrano dunque ben presto nella sfera di applicazione della legislazione sulle banche. Di conseguenza, per i nuovi operatori che entrano sul mercato sarà impossibile verificare l’efficacia concettuale ed economica del proprio modello aziendale in un ambito limitato, prima di doversi decidere a chiedere il rilascio di una (costosa) autorizzazione. L’attuale quadro normativo si rivela pertanto un ostacolo all’innovazione.

Per questo motivo deve essere esteso l’ambito esente da autorizzazione nel senso di uno spazio per l’innovazione. Nella nuova regolamentazione l’autorizzazione non sarà necessaria per chi accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o si propone per questo, a condizione che i depositi del pubblico ottenuti non superino l’importo di 1 milione di franchi.

L’estensione dello spazio per l’innovazione nel senso descritto comporta anche rischi. In particolare i depositi ottenuti non rientrano nel sistema della garanzia dei depositi, pertanto il rischio di perdita dei clienti in caso di fallimento aumenta. Questo rischio è ridotto vietando parallelamente alle imprese operanti in prevalenza nel settore finanziario di svolgere operazioni attive nello spazio per l’innovazione. Inoltre i depositanti devono essere esplicitamente informati che in caso di fallimento i loro depositi non sono garantiti ai sensi di legge e che la FINMA non svolge alcuna funzione di vigilanza (cfr. anche n. 3.2).

1.2.4 Nuova categoria di autorizzazione

Numerosi modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie non contemplano il reinvestimento dei capitali raccolti, pertanto vengono meno la trasformazione delle scadenze tipica dell’attività bancaria e i conseguenti rischi (in particolare i rischi di liquidità e di tasso). Si muovono dunque al di fuori dell’attività tipica delle banche. In questi casi i requisiti elevati posti dalla LBCR appaiono sproporzionati, soprattutto se l’entità dei capitali raccolti è contenuta (cfr. n. 1.1.3). Per i modelli aziendali che si limitano alle operazioni passive e nei quali i depositi non superano i 100 milioni di franchi occorrerà prevedere requisiti di autorizzazione a livello di legge meno elevati rispetto alle banche negli ambiti della contabilità, della verifica e della garanzia dei depositi. In una seconda fase, dovranno essere stabiliti requisiti