Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
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operazione principale sia organizzata e imminente. La modifica comporta una revisione dell’OBCR;
– secondariamente deve essere creato uno spazio per l’innovazione: la raccolta di depositi del pubblico fino a 1 milione di franchi non deve essere considerata a titolo professionale, quindi essere esente dall’obbligo di autorizzazione. La modifica comporta una revisione dell’OBCR;
– in terzo luogo, rispetto all’attuale autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria devono essere adottate condizioni agevolate ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio dell’attività per le imprese che raccolgono depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi e non svolgono operazioni attive. Il risultato sarà la creazione di una nuova categoria di autorizzazione nella LBCR. Questa modifica comporta una revisione della LBCR.
Le misure proposte intendono prima di tutto abbattere gli ostacoli eccessivi all’accesso al mercato per le imprese tecnofinanziarie. In virtù del principio della parità di trattamento, tali misure non devono tuttavia limitarsi alle imprese tecnofinanziarie, ma applicarsi a tutte le imprese che soddisfano i requisiti di legge.
Come suesposto, in considerazione della rapida crescita della digitalizzazione nel settore finanziario, è ipotizzabile che si sviluppino modelli aziendali oggi ancora inimmaginabili. Il Consiglio federale vuole seguire attentamente questi sviluppi e, all’occorrenza, proporre i necessari adeguamenti normativi. Intende inoltre adottare le misure necessarie per dirimere le attuali incertezze del diritto e abolire gli ostacoli esistenti nel diritto civile, in particolare lo statuto giuridico delle valute virtuali26.
1.2.2 Estensione del termine per i conti di esecuzione
Come menzionato in precedenza (cfr. n. 1.1.2.1), secondo il testo attuale dell’articolo 5 capoverso 3 lettera c OBCR non sono considerati depositi i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se su detti conti non viene versato alcun interesse.
Come constatato dal Consiglio federale, questa deroga può applicarsi anche ai modelli aziendali nell’ambito della tecnofinanza, in particolare alle piattaforme di crowdfunding27. Secondo la prassi attuale, tuttavia, questa deroga si applica di norma soltanto se i capitali sono inoltrati entro un termine di sette giorni. Di conseguenza, se la raccolta di capitali per un progetto da finanziare mediante il crowdfunding dura più di sette giorni, la deroga non si applica (cfr. anche n. 1.1.3).
Per risolvere il problema e aumentare la certezza del diritto, dovrà essere espressamente sancito a livello di ordinanza che la deroga si applica se i capitali sono inoltrati entro un termine di 60 giorni. Per i commercianti di valori mobiliari deve invece continuare a essere determinante il fatto che la prevista operazione principale sia organizzata e imminente.
26 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 2.11.2016.
27 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 20.4.2016.