Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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lending è possibile, ma nella prassi generalmente non avviene soprattutto perché in questi casi l’esame della capacità creditizia prescritta dalla LCC comporta un onere amministrativo piuttosto elevato, pertanto è praticamente impossibile erogare crediti di modesta entità a condizioni economicamente sostenibili. Inoltre i creditori che operano a titolo professionale non dipendono dalle piattaforme di crowdlending, poiché possono offrire i servizi su piattaforme proprie.

Il gestore di piattaforme di crowdlending che agisce a titolo professionale e, nel singolo caso, è parte del contratto di credito al consumo è in linea di principio assoggettato alla LCC. Tuttavia non è chiaro in che cosa questa costellazione si debba distinguere dalla situazione attuale, in cui un creditore prevede che la richiesta di credito possa essere sottoposta online. Lo scambio dei contratti in forma cartacea serve a proteggere da atti avventati e agevola l’informazione dei consumatori in merito al contratto, che è prioritaria nel presente contesto.

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale ritiene che non si impongano interventi legislativi nell’ambito della legislazione sul credito al consumo.

1.4 Diritto comparato

1.4.1 Unione europea

A livello europeo sono in corso diverse iniziative che riguardano la digitalizzazione dei servizi finanziari. Tra queste si annovera in particolare il documento strategico della Commissione per un mercato unico digitale in Europa29, nel quale viene proposta la creazione di un «mercato interno digitale» in considerazione della crescente digitalizzazione dell’economia e della società europea. Essa si basa sui tre pilastri seguenti, che svolgono un ruolo rilevante anche nel contesto tecnofinanziario: (i) migliorare l’accesso online a beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, (ii) creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e (iii) massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea30.

1.4.1.1 Traffico dei pagamenti Direttiva sulla moneta elettronica

La direttiva sulla moneta elettronica31 stabilisce le norme in materia di attività e di vigilanza degli istituti di moneta elettronica. Con questa direttiva l’Unione europea

29 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, 6 maggio 2015, COM (2015) 192 final.

30 Cfr. anche SIMON SCHÄREN/GÜNTHER DOBRAUZ-SALDAPENNA, Neuste Entwicklungen in der Fintech-Regulierung, Expert Focus, 8/2016, pag. 546.

31 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267/7 del 10.10.2009, pag. 1.