Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
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ha obbligato gli Stati membri a creare un’autorizzazione agevolata per gli istituti di moneta elettronica rispetto a quella degli istituti di credito, ossia per le imprese che sono autorizzate a emettere moneta elettronica. Semplificando, per moneta elettronica si intende il denaro contante digitale che è memorizzato elettronicamente su un dispositivo, su una carta o a distanza su un server.
Secondo la direttiva, i fondi raccolti con l’emissione di moneta elettronica non costituiscono depositi. Gli istituti di moneta elettronica non sono autorizzati a erogare crediti utilizzando i fondi raccolti né a pagare interessi. Inoltre l’accettazione di depositi è loro vietata.
Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione a operare come istituto di moneta elettronica includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari. Il capitale iniziale non deve essere inferiore a 350 000 euro.
La direttiva sulla moneta elettronica non prevede il regime dei Paesi terzi che comporterebbe la verifica dell’equivalenza della regolamentazione. Tuttavia la direttiva vieta agli Stati membri di applicare alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale in un Paese terzo e stabilite nell’UE norme più favorevoli rispetto a quelle degli istituti di moneta elettronica aventi sede sociale nell’UE. La Commissione tiene inoltre un registro di tutte le succursali di Paesi terzi stabilite nell’UE. Infine l’UE può stipulare accordi con Paesi terzi che garantiscano agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori dell’UE un trattamento identico in tutto il mercato dell’Unione europea.
La direttiva è entrata in vigore il 30 ottobre 2009 e ha dovuto essere recepita nelle legislazioni nazionali dei Paesi membri entro il 30 aprile 2011.
Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2)
La direttiva sui servizi di pagamento (PSD)32, entrata in vigore il 1° novembre 2009, ha creato il quadro giuridico necessario alla creazione di un mercato unico europeo dei pagamenti. La PSD ha fornito la base giuridica per la creazione di un’area di pagamento unica in euro (Single Euro Payment Area; SEPA). In linea di principio riguarda tutti i servizi di pagamento che, da un lato, sono i servizi che permettono di depositare il contante su un conto bancario o di prelevare il contante da un conto bancario nonché tutte le operazioni necessarie per la gestione del conto. Tra queste si annoverano il trasferimento di fondi, gli addebiti diretti, i bonifici e i pagamenti con carte. Dall’altro, i servizi di pagamento includono anche le operazioni tra cui gli addebiti diretti, gli ordini permanenti, le rimesse di denaro o i pagamenti con carte e dispositivi. Le operazioni su supporto cartaceo non rientrano nella sfera d’applicazione della direttiva.
Sulla scia degli sviluppi tecnologici nell’ambito del mercato dei pagamenti, il 12 gennaio 2016 è entrata in vigore una versione rivista della PSD, chiamata
32 Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L319/1 del 5.12.2007, pag. 1.