Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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PSD233. Gli Stati membri dell’UE devono recepire la PSD2 nelle loro legislazioni nazionali entro il 13 gennaio 2018.

Tra i servizi di pagamento la PSD2 annovera le seguenti attività commerciali34 di cosiddetti prestatori terzi di servizi di pagamento che in futuro saranno dunque subordinati all’obbligo di autorizzazione e di registrazione:

– servizi di disposizione di ordini di pagamento: fungono da intermediari tra banca, cliente bancario e beneficiario del pagamento, in quanto dispongono ordini di pagamento su incarico del cliente e a suo nome dal suo conto bancario e lo comunicano immediatamente al beneficiario del pagamento. Questi può quindi fornire la sua controprestazione prima di ricevere il pagamento. Ciò consente di accelerare l’esecuzione di operazioni, in particolare nel commercio elettronico a basso costo (senza carta di credito);

– servizi di informazione sui conti: registrano elettronicamente per il cliente le informazioni sui suoi conti che richiamano dai fornitori di servizi di pagamento di radicamento dei conti. I dati così aggregati sui conti consentono altri servizi nell’ambito del «personal finance management».

La PSD2 prescrive agli istituti di credito di garantire, su richiesta dei clienti bancari, il necessario accesso ai conti gestiti nell’online banking ai servizi di disposizione di ordini di pagamento e ai servizi di informazione sui conti. Questi dovranno ottenere così l’accesso indiscriminato ai conti dei clienti per fornire i loro servizi mediante interfacce avanzate di programmazione («advanced programming interface», API). L’elaborazione dei necessari standard tecnici è stata delegata all’Autorità bancaria europea (ABE).

D’altro canto, i fornitori di servizi di disposizione di ordini di pagamento e i fornitori di servizi di informazione sui conti devono dimostrare di avere stipulato di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale e di osservare prescrizioni specifiche in funzione del loro modello aziendale, in particolare riguardo alla gestione delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente (protezione dei dati e sicurezza informatica). Il capitale dei servizi di disposizione di ordini di pagamento non deve essere inferiore a 50 000 euro.

L’esame dell’ordinamento giuridico di uno Stato terzo è necessario se un istituto di pagamento intrattiene strette relazioni con persone fisiche o giuridiche in questo Stato terzo. L’esame intende garantire che le prescrizioni giuridiche e amministrative dello Stato terzo non impediscano di svolgere la funzione di vigilanza alle competenti autorità dell’UE. Non si tratta dunque di una valutazione dell’equivalenza.

33 Direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, GU 337/35 del 23.12.2015, pag. 1.

34 Cfr. in proposito TRÜEB/KEISER, Regulierung und Marktzutritt dritter Zahlungsdienstleister, in: Rechtliche Herausforderungen durch webbasierte und mobile Zahlungssysteme, Zurigo 2015, pagg. 161–180.