Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
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1.4.1.2 Crowdfunding Unione europea
A livello di Unione europea non esiste una regolamentazione specifica del crowdfunding. Tuttavia, nell’intento di constatare il potenziale e i rischi del crowdfunding, sono stati svolti diversi studi e consultazioni. In particolare, il 3 maggio 2016 è stato pubblicato un rapporto della Commissione europea che analizzava il mercato e il quadro normativo nell’ambito del crowdfunding. Nel suo rapporto la Commissione giunge alla conclusione che il crowdfunding si svolge in prevalenza a livello locale. Ritiene dunque che, allo stato attuale, non vi sia motivo di creare un quadro giuridico in materia a livello europeo.
Germania
La Germania non ha un disciplinamento completo del crowdfunding, bensì applica leggi diverse in funzione del modello aziendale. Ad esempio, per l’esercizio di una piattaforma di crowdfunding può essere richiesto l’adempimento degli obblighi di autorizzazione secondo la legge sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz, KWG) o la legge sulla vigilanza prudenziale dei servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) oppure di altri obblighi, tra cui quelli ai sensi della legge sulla negoziazione dei valori mobiliari (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG). Per l’offerente di partecipazioni si pone l’interrogativo se sia sottoposto all’obbligo di pubblicazione di un prospetto secondo la legge sugli investimenti di capitale (VermAnlG) o la legge sui prospetti (Wertpapierprospektgesetz, WpPG)35.
Tratta specificamente il crowdfunding la legge sulla tutela dei piccoli investitori36 (Kleinanlegerschutzgesetz), approvata a metà del 2015, la quale prevede tra l’altro che il crowdfunding sotto forma di mutui di rango subordinato e mutui parziari sia esente dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, se il prezzo di vendita di tutti gli strumenti finanziari dello stesso emittente proposti dall’offerente non supera 2,5 milioni di euro e gli strumenti finanziari sono intermediati esclusivamente tramite una piattaforma di servizi online. Si applicano inoltre limiti massimi alla partecipazione degli investitori: in linea di principio l’importo complessivo dell’investimento di capitale di una persona fisica non deve superare 1000 euro. Alle società di capitali non si applicano limiti massimi.
Francia
Il 1° ottobre 2014 sono entrati in vigore in Francia diversi atti che hanno disciplinato il crowdfunding per la prima volta. La normativa distingue tra il consulente in investimenti collettivi («conseillers en investissements participatifs»; CIP), sulla cui piattaforma Internet sono offerti progetti di crowdinvesting, e l’intermediario di
35 Per i dettagli cfr. www.bafin.de>Veröffentlichungen> Verbraucherschutz>Crowdfunding: Aufsichtsrechtliche Pflichten und Verantwortung des Anlegers.
36 Bundesministerium der Finanzen: Fragen zum Kleinanlegerschutz (Ministero delle finanze tedesco: aspetti relativi alla tutela dei piccoli investitori).