Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

finanziamenti collettivi («intermédiaire en financement participatif»; IFP), sulla cui piattaforma Internet sono offerte forme di crowdlending che fruttano o non fruttano interessi. Inoltre, i gestori della piattaforma possono chiedere di essere registrati anche come offerenti di servizi di investimento o come istituti di credito, il che offre un più ampio margine di manovra operativo, ma implica requisiti più elevati.

L’emissione di titoli nell’ambito del crowdinvesting non è subordinata all’obbligo di pubblicazione di un prospetto, tuttavia l’emittente deve divulgare determinate informazioni (descrizione del progetto, organigramma della direzione, conti annuali disponibili ecc.). Per essere autorizzati all’esercizio dell’attività, i conseillers en investissements participatifs non devono versare alcun capitale minimo, ma la loro attività è limitata alla Francia. Sono inoltre assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro, devono essere iscritti in un apposito registro degli intermediari finanziari e sono sottoposti alla sorveglianza dell’autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari («Autorité des marchés financiers»; AMF).

Nell’ambito del crowdlending i mutui a interesse variabile continuano a non essere ammessi, tuttavia ora è possibile l’intermediazione di mutui a interesse fisso che perseguono uno scopo commerciale oppure finanziano una formazione. La durata dei suddetti mutui non può oltrepassare i sette anni e l’importo massimo che può essere accordato da ogni finanziatore è pari a 1000 euro per progetto. L’importo massimo che un emittente può acquisire per ogni progetto è 1 milione di euro. La funzione dell’intermédiaire en financement participatif rimane limitata alla pura intermediazione, mentre è vietata l’accettazione di fondi in rapporto a pagamenti tra emittente e investitore. Per poter esercitare questa attività, dovrebbe essere richiesta l’autorizzazione prevista dal diritto in materia di vigilanza come prestatore di servizi di pagamento37.

1.4.1.3 Valute virtuali

Per un esame comparato del diritto in materia di valute virtuali si rimanda al rapporto del Consiglio federale del 25 giugno 2014 sulle valute virtuali in risposta ai postulati Schwaab (13.3687) e Weibel (13.4070).

In sintesi, si può constatare che nell’Ue manca una base giuridica che includa le valute virtuali. Nel mese di agosto del 2013, l’autorità tedesca di vigilanza sui mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) ha qualificato i bitcoin «denaro privato» che può essere utilizzato come strumento di pagamento nelle operazioni tra due parti. Le imprese necessitano, invece, di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

L’autorità francese di vigilanza prudenziale e di risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution; ACPR) ha disposto che chi intende gestire una piattaforma commerciale per le valute virtuali in Francia deve chiedere l’autorizzazione ufficiale in qualità di prestatore di servizi di pagamento («prestataire de services de

37 Per i dettagli cfr. BARBARA CLASEN, Crowdfunding in Frankreich, RIW 6/2016, pag. 344 segg.