Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
è disciplinato il cosiddetto «donation-based crowdfunding», il «pre-payment» o «rewards-based crowdfunding», mentre il «loan-based crowdfunding» e l’«investment-based crowdfunding» rientrano nella sfera di vigilanza dell’FCA e necessitano di un’autorizzazione41. Alle attività di crowdlending la FCA applica una normativa meno ampia rispetto a quelle di crowdinvesting in considerazione degli inferiori rischi stimati.
Per il capitale minimo delle attività di loan-based crowdfunding sono previste due possibilità: 20 000 sterline (50 000 sterline dal mese di aprile del 2017) oppure in percentuale del volume di tutti i crediti erogati mediante la piattaforma se supera il capitale minimo fissato di 20 000 sterline. L’aliquota percentuale in funzione del volume è pari allo 0,3 per cento fino a un volume di crediti di 50 milioni di sterline e si riduce se il volume aumenta (fino allo 0,05 % a partire da un volume di 500 milioni di sterline)42.
L’investment-based crowdfunding può essere offerto solo a determinati tipi di investitori. Qui non è previsto un capitale minimo. Gli investitori devono, tra l’altro, qualificarsi come professionali ed essere particolarmente facoltosi e non possono collocare più del 10 per cento dei loro investimenti in titoli non quotati43.
In entrambi i tipi di crowdfunding un promotore può accettare o generare al massimo 5 milioni di euro nell’arco di 12 mesi mediante appositi progetti44.
Inoltre, le piattaforme di crowdfunding non sono incluse nel Financial Services Compensation Scheme, in altri termini non esiste una protezione nel senso di una garanzia dei depositi o di un indennizzo dell’investitore45. Infine è in corso il dibattito su una proposta di legge46 in base alla quale le banche devono comunicare i dati sui finanziamenti dei clienti PMI a imprese finanziarie alternative.
1.4.2.3 Regulatory Sandbox
Con il «sandbox» la FCA ha creato uno spazio nel quale le imprese possono esaminare innovativi modelli aziendali, prodotti e servizi sul mercato senza dover adempiere veri e propri requisiti normativi.
Sia gli istituti che non hanno ottenuto un’autorizzazione sia quelli che l’hanno ottenuta possono candidarsi per essere ammessi nel sandbox. La selezione avviene in base a determinati criteri (ad es. carattere innovativo di prodotti/servizi, importanza per il settore finanziario, maggiore utilità per i clienti ecc.). Agli istituti che non hanno ottenuto l’autorizzazione ma sono ammessi al sandbox è rilasciata un’autorizzazione limitata che consente di testare le loro idee. Le imprese che hanno già ottenuto l’autorizzazione possono beneficiare del sandbox sotto forma di una
41 Per i diversi modelli cfr. http://www.fca.org.uk/consumers/financial-servicesproducts/investments/types-of-investment/crowdfunding
42 https://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps14-04.pdf, n. 3.10.
43 https://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps14-04.pdf, n. 4.7.
44 Study European Commission, Crowdfunding innovative ventures in Europe. The Financial ecosystem and regulatory landscape, pag. 42.
45 Nabarro Briefing: «FCA reviews crowdfunding regulation regime», 24.3.2015
46 http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111138861.