Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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finanziarie e non, sui partner contrattuali). L’eventuale applicazione di obblighi di carattere fiduciario dipende dal modello utilizzato dal robo advisor. Secondo l’autorità di regolamentazione del settore finanziario (Financial Industry Regulatory Authority; FINRA) i principi fondamentali della tutela dell’investitore si applicano anche all’attività di robo advice.

1.4.3.5 Sandbox

Il 22 settembre 2016 è stato presentato al Congresso degli Stati Uniti un intervento a favore di un sandbox nel settore tecnofinanziario, orientato al sandbox nel Regno Unito. L’autorità di vigilanza decide in base a determinati criteri quali aziende abbiano accesso al sandbox (quindi alle agevolazioni normative).

1.4.4 Valutazione del progetto rispetto al diritto estero

In conclusione, anche all’estero vengono create o modificate normative sulla scia del processo di digitalizzazione che, tuttavia, sono molto eterogenee e perseguono obiettivi differenziati. Pure gli stadi di avanzamento dei progetti di disciplinamento sono molto diversi. I lavori negli ambiti del blockchain (incluse le valute virtuali) e del robo advice sono appena agli inizi. All’estero vengono di norma seguiti approcci di regolamentazione specifici in funzione dell’attività. Di conseguenza esistono autorizzazioni per gli istituti nel settore tecnofinanziario, ma sono mirate a un determinato tipo di attività (ad es. piattaforme di crowdfunding o istituti di moneta elettronica).

La nuova categoria di autorizzazione qui proposta (nella LBCR) adotta invece un approccio universale («one-size-fits-all»), che non vincola l’autorizzazione a uno modello specifico di attività. Come più volte menzionato, i modelli aziendali esistenti nel settore tecnofinanziario sono molto differenziati ed è ipotizzabile che si svilupperanno altri modelli, oggi ancora inimmaginabili. Per evitare che il quadro normativo non stia al passo degli sviluppi tecnologici, il nuovo disciplinamento proposto rinuncia a regolamentare modelli aziendali specifici. Rispetto a ciò che avviene all’estero, l’approccio svizzero può essere dunque considerato molto più flessibile in riferimento ai nuovi modelli aziendali possibili, quindi anche più aperto al futuro.

In considerazione dei diversi approcci in materia di disciplinamento, la nuova categoria di autorizzazione non è direttamente comparabile con i dispositivi normativi esteri, in particolare quelli dell’UE. In linea di massima è possibile comunque affermare che i requisiti per ottenere la nuova categoria di autorizzazione non sono più rigorosi di quelli previsti per un istituto di moneta elettronica o per i servizi di pagamento. In particolare il capitale minimo previsto (cfr. n. 1.5) si basa sui requisiti patrimoniali posti a prestatori di servizi analoghi nell’UE.

Per quanto riguarda il crowdfunding, non disciplinato a livello europeo, è opportuno sottolineare che l’impianto normativo svizzero riguardante i requisiti dell’autorizzazione si rifà prevalentemente all’istituto soggetto all’obbligo di auto-