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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine
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dure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni della sezione 4 del presente Accordo);
considerando che, in conformità con il diritto interno applicabile, ciascuna parte contraente considera sufficienti le prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, comprese le disposizioni necessarie per la protezione dei dati personali, offerte dall’altra parte contraente;
considerando che le parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l’adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa;
considerando che le parti contraenti confermano l’esistenza di meccanismi appropriati in entrambe le Giurisdizioni che consentono ai contribuenti di denunciare volontariamente i redditi e i valori patrimoniali non dichiarati,
le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Sezione 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «Singapore»: la Repubblica di Singapore;
b) «Svizzera»: la Confederazione Svizzera;
c) «parte contraente»: la Repubblica di Singapore o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;
d) «autorità competente»:
i) per quanto concerne Singapore, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, e
ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
e) «istituto finanziario singaporiano»:
i) qualsiasi istituto finanziario residente a Singapore, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Singapore, e
ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Singapore, se la succursale è situata a Singapore;