Progetto
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
f) «istituto finanziario svizzero»:
i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e
ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;
g) «istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanzia-
rio singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;
h) «conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione sin-
gaporiano o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Singapore o in Svizzera;
i) «conto oggetto di comunicazione singaporiano»: un conto finanziario ge-
stito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
j) «conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da
un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;
k) «persona singaporiana»: una persona fisica o un ente identificato da un isti-
tuto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Singapore secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente a Singapore;
l) «persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto
finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;
m) «numero d’identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d’identi-
ficazione fiscale singaporiano o svizzero;
n) «numero d’identificazione fiscale singaporiano»: un numero di riferimento
fiscale singaporiano;