Progetto

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

f) «istituto finanziario svizzero»:

i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e

ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

g) «istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanzia-

rio singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;

h) «conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione sin-

gaporiano o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Singapore o in Svizzera;

i) «conto oggetto di comunicazione singaporiano»: un conto finanziario ge-

stito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

j) «conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da

un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

k) «persona singaporiana»: una persona fisica o un ente identificato da un isti-

tuto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Singapore secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente a Singapore;

l) «persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto

finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;

m) «numero d’identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d’identi-

ficazione fiscale singaporiano o svizzero;

n) «numero d’identificazione fiscale singaporiano»: un numero di riferimento

fiscale singaporiano;