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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine
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2. Ai fini dello scambio di informazioni secondo la sezione 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione alla sezione 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Giurisdizioni sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita alla sezione 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione.
4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).
5. Le autorità competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.
Sezione 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione
Un’autorità competente informa l’altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all’origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.
L’autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.
Sezione 5 Confidenzialità e protezione dei dati
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa, incluse le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele stabilite in virtù del diritto interno dall’autorità competente che comunica i dati.
2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all’altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni sulla confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.