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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine

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Sezione 6 Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell’Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell’ultima firma del consenso scritto o dall’ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

Sezione 7 Durata dell’Accordo

1. Ciascuna parte contraente notifica all’altra parte contraente la conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ultima di queste notifiche. Le parti contraenti convengono che, fino alla sua entrata in vigore, il presente Accordo è applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2018. Una parte contraente può denunciare l’applicazione provvisoria dell’Accordo, notificando per scritto all’altra parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall’Accordo non sono più vincolanti.

2. Una parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all’altra parte contraente che quest’ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all’Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l’altro, l’inosservanza da parte di una parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa.