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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine

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Diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera in virtù dell’Accordo

4. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accesso ai loro dati personali trattati dall’autorità competente di Singapore. Sono fatte salve le domande di accesso abusive o le domande che potrebbero pregiudicare l’accertamento, la verifica, la riscossione o il recupero delle imposte, il perseguimento penale in relazione alle imposte o il trattamento dei dati da parte dell’autorità competente di Singapore.

5. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno inoltre il diritto di rettifica, di modifica o di cancellazione dei dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l’autorità competente di Singapore può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso.

6. Qualora l’autorità competente della Svizzera informi l’autorità competente di Singapore di avere trasmesso dati personali inesatti, l’autorità competente di Singapore rettifica, modifica oppure cancella opportunamente tali dati.

Diritto di ricorso

7. Le persone fisiche devono avere il diritto di presentare ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, qualora l’uso scorretto dei dati personali trasmessi dall’autorità competente della Svizzera, operato dall’autorità competente di Singapore, cagioni loro danno.

Sicurezza dei dati

8. L’autorità competente di Singapore è tenuta ad adottare misure per la protezione dei dati personali trasmessile dall’autorità competente della Svizzera contro l’accesso, la modifica e la comunicazione non autorizzati.

Conservazione dei dati

9. L’autorità competente di Singapore garantisce che i dati personali siano conservati in un formato che consenta l’identificazione della persona interessata solo per il tempo necessario ai fini dell’Accordo o per l’ulteriore trattamento dei dati personali e, in ogni caso, in conformità dei termini di prescrizione contemplati nella legislazione fiscale nazionale di Singapore.

Uso delle informazioni trasmesse

10. Le informazioni trasmesse dall’autorità competente della Svizzera in virtù dell’Accordo possono essere utilizzate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa e dallo stesso Accordo. Tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente della Svizzera.