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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine

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Allegato II

NOTIFICA CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI SECONDO L’ACCORDO TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI FINANZIARI PER MIGLIORARE L’ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE

1. In virtù della sezione 5 dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale firmato dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica di Singapore (qui di seguito «Accordo»), con la presente l’autorità competente della Svizzera notifica all’autorità competente di Singapore che le trasmetterà le informazioni menzionate nella sezione 2 dell’Accordo se Singapore applica alle informazioni scambiate secondo l’Accordo le tutele di cui ai paragrafi 3–10 della presente notifica atte a garantire la dovuta protezione dei dati personali, conformemente alla procedura prevista dal diritto interno svizzero.

2. Resta inteso che Singapore applica le prescrizioni sulla protezione dei dati conformemente al suo diritto interno.

Definizioni

3. Ai fini della presente notifica si intende per:

a) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione;

c) «autorità competente»: il significato che gli attribuisce la sezione 1 dell’Accordo.