Progetto
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
o) «numero d’identificazione fiscale svizzero»:
i) per le persone fisiche, il numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ii) per gli enti, il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese;
p) «standard comune di comunicazione»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20 così come è stato recepito dalle legislazioni nazionali delle parti contraenti.
2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l’Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l’Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale parte contraente prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della medesima parte contraente.
Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione
1. Ai sensi degli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate al paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l’altra autorità competente.
2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Singapore in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione singaporiano:
a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale, la data di nascita e, per la Svizzera e se l’istituto finanziario svizzero dispone di tale informazione, il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che eser-