Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Capoverso 1:I Cantoni gestiscono, come finora, la costruzione dei rifugi per garantire un’offerta sufficiente di posti protetti opportunamente distribuiti sul loro territorio.
Capoverso 2: I contributi sostitutivi sono destinati, come finora, ai Cantoni, affinché possano compensare in particolare le carenze di posti protetti intracantonali.
Capoverso 3: L’utilizzo dei contributi sostitutivi è modificato e disciplinato definitivamente a livello di legge. Come finora, i contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici e a rimodernare i rifugi privati. I contributi sostitutivi rimanenti possono essere impiegati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione (art. 91 cpv. 3), il materiale d’intervento della protezione civile (compresi i veicoli) e il controllo periodico dei rifugi (CPR). Un altro utilizzo dei contributi sostitutivi non è ammissibile.
Capoverso 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l’ammontare dei contributi sostitutivi e il loro impiego per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile.
Capoverso 5: D’ora in poi l’UFPP, su richiesta, deve poter verificare se l’utilizzo dei contributi sostitutivi è conforme alla legge.
Articolo 64 Permessi di costruzione
Si precisa che si tratta di permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti e ospedali.
Articolo 65 Soppressione
Capoverso 1: Siccome i Cantoni sono responsabili per la gestione della costruzione dei rifugi, possono ordinare, per esempio, la soppressione di rifugi in caso di eccedenza.
Capoverso 2: Il Consiglio federale fissa i crediti per la soppressione di rifugi, per esempio in relazione ai rifugi che non soddisfano più i requisiti tecnici in vigore.
Capoverso 3: Fino al 2004 la Confederazione versava dei sussidi proporzionali alla capacità finanziaria dei Cantoni pari al 30-70 percento dei costi per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipaggiamento di centri d’istruzione (art. 5 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 1963 sull’edilizia di protezione civile). Il Consiglio federale disciplina la restituzione dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.
Sezione 2: Impianti di protezione
Articolo 66 Tipi di impianti di protezione
I posti di comando servono agli organi di condotta regionali e comunali come ubicazioni di condotta protette. Gli impianti d’apprestamento sono a disposizione delle organizzazioni di protezione civile come basi logistiche (alloggio del personale, deposito del materiale, ecc.). Una riduzione degli ospedali protetti e dei centri sanitari protetti servirà ad ampliare le capacità della sanità pubblica in caso di un evento con un numero elevato di pazienti. A tal fine dovrà essere garantito il personale medico (medici e personale di cura professionista) e il suo sostegno mediante militi (assistenti di cura della protezione civile). Inoltre, nella protezione civile dovrà essere reintrodotto un servizio sanitario.