Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 102Fedlex · Rapporto sui risultati

Il capoverso 3 lettera a deve essere riformulato: «die Zuständigkeiten und die Zulassungsbedingungen» (le competenze e le condizioni d’ammissione). La disposizione che prevede «la ripartizione dell’istruzione dei quadri su singoli moduli» è già compresa nelle competenze e limita inutilmente la libertà d’azione dei Cantoni.

Canton VD

Capoverso 3: non sono previste competenze cantonali in relazione all’istruzione dei quadri. Concezione e contenuto dell’istruzione dei quadri sono di competenza della Confederazione, ma lo svolgimento della relativa istruzione deve rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni, che devono avere anche in futuro la possibilità di istruire i loro quadri secondo le loro esigenze particolari.

Unione delle città svizzere

Deve essere possibile svolgere i due moduli senza interruzione; questi devono durare complessivamente al massimo 19 giorni.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 2: «Eine Kaderausbildung dauert insgesamt höchstens 19 Tage» (Un’istruzione dei quadri dura complessivamente al massimo 19 giorni). Stralciare il passaggio concernente la parte teorica e la parte pratica.

Centre Patronal

Il termine «quadri» va specificato; deve essere chiaro se si tratta solo di ufficiali o di ufficiali e sottufficiali.

Art. 56 Corsi di ripetizione

CG MPP, Cantoni AG, BE, BL, GR, NW, SH, SO, TG, UR e ZG

I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Secondo il rapporto esplicativo, l’integrazione degli interventi di pubblica utilità e dei lavori di ripristino nei CR permetterebbe di ridurre le attuali difficoltà nel delimitare i tre tipi di servizio, di aumentare la flessibilità e di semplificare le procedure amministrative. Ciononostante si continua a distinguere tra CR ordinari, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino. Ne risulta una complicazione ancora maggiore, dato che con «CR ordinari» si introduce un nuovo termine. Ciò è contrario a quanto posto come obiettivo nel rapporto strategico. Si deve pertanto rinunciare alla distinzione tra CR, IPU e lavori di ripristino.

CR MPP, Cantoni BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG

Nel capoverso 6 si deve aggiungere una nuova lettera c: «die Voraussetzungen und das Bewilligungsverfahren für Einsätze im grenznahen Ausland» (i presupposti e la procedura di autorizzazione per interventi nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti). Questo tipo di intervento, statuito nel capoverso 5, va regolamentato.

Canton FR

I capoversi 3, 4 e 6 devono essere stralciati. Una distinzione tra CR «ordinari» e altri CR non è giustificata. Secondo la strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+, non dovrebbe più esserci distinzione tra CR, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino.

Canton LU

Capoverso 1: la durata minima deve essere ridotta da 3 a 2 giorni.