Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 104Fedlex · Rapporto sui risultati
invece di «quadri e specialisti scelti». Questa incongruenza deve essere corretta. L’assunzione dell’istruzione specialistica di tutti i quadri e specialisti da parte dell’UFPP non è accettabile.
Riformulare il capoverso 2 lettera c come segue: «die Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen, die dem Bund zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Artikel 35 Absatz 4 von den Kantonen mittels Leistungsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden» (l’istruzione dei militi della protezione civile messi a diposizione della Confederazione dai Cantoni tramite accordo di prestazione per assolvere compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4). Per l’adempimento dei compiti federali deve essere stipulato un accordo di prestazione con un Cantone guida.
La frase introduttiva al capoverso 5 deve essere riformulata come segue: «Im Einvernehmen mit den Kantonen regelt es:» (D’intesa con i Cantoni disciplina:). Secondo l’articolo 51 la responsabilità dell’istruzione compete principalmente ai Cantoni. Non è quindi accettabile che sia l’UFPP a regolamentare i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile e le condizioni per l’istruzione abbreviata. Queste decisioni devono essere prese d’intesa con i Cantoni, se non principalmente da questi.
Canton FR
Il capoverso 2 lettera c deve essere riformulato come segue: «L’instruction des personnes astreintes mises à la disposition de la Confédération conformément à un mandat de prestations et affectées à des tâches visées à l’article 35 alinéa 4» (L’istruzione dei militi messi a disposizione della Confederazione conformemente a un mandato di prestazioni e previste per i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4).
Canton GE
Capoverso 5 lettera a: questa disposizione non è accettabile poiché limita eccessivamente l’autonomia dei Cantoni. Questi necessitano di una determinata autonomia per integrare le loro esigenze nell’istruzione.
L’articolo 5 lettera b potrebbe entrare in contrasto con l’articolo 52 capoverso 6, secondo cui il Cantone decide se un volontario deve assolvere l’istruzione di base o meno. Le due disposizioni devono essere armonizzate.
Canton LU
Capoverso 1: si deve chiarire come vengono risarciti i Cantoni per la collaborazione fornita.
Nel capoverso 2 lettera b, oltre all’istruzione tecnica occorre citare anche il perfezionamento.
Canton TI
Capovesro 2 lettera a: deve essere specificato che la formazione dei comandanti di organizzazioni di protezione civile e di compagnia è di competenza della Confederazione e si propone quindi l’aggiunta di una nuova lettera a: «a. L’istruzione dei comandanti e dei membri degli stati maggiori».
La formulazione del capoverso 5 lettera a dà all’UFPP e alla Confederazione un margine di manovra troppo ampio, rischiando così di minare l’autonomia cantonale in materia d’istruzione. Nonostante l’importanza di una linea comune a livello federale, si chiede che la lettera venga riformulata così da definire con più precisione le competenze dell’UFPP.
Capoverso 5 lettera b: deve essere riformulato per una questione puramente linguistica: «le condizioni per l’istruzione abbreviata».
Canton VD
Questa disposizione non è accettabile poiché conferisce alla Confederazione e quindi all’UFPP un margine di manovra troppo ampio. L’istruzione deve rimanere di competenza dei Cantoni. La concezione e i contenuti dell’istruzione dei quadri competono alla Confederazione, ma lo svolgimento della relativa istruzione deve rimanere di competenza cantonale.