Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 103Fedlex · Rapporto sui risultati
I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Non si distingue più tra CR, IPU e lavori di ripristino.
Cantoni OW, SZ e UR
Capoverso 1: il prolungamento della durata dei CR ad un minimo di tre giorni causa maggiori costi e limita la flessibilità nell’organizzazione dei CR. Deve rimanere possibile svolgere CR di 2 giorni.
Canton VD
Capoverso 1: non sono previsti giorni di servizio supplementari per i quadri. I quadri a partire dal grado di sottufficiale devono poter prestare 5 giorni di CR aggiuntivi.
Capoverso 3: i diversi tipi di servizio (tipi d’intervento e di prestazione di servizio) deve essere definiti in modo chiaro.
Unione delle città svizzere
Capoverso 1: l’aumento del numero minimo di giorni di CR da 2 a 3 giorni l’anno non è ideale e deve essere sostituito da una soluzione più flessibile.
I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Se il capoverso 3 viene mantenuto, l’elenco deve essere completato con misure preventive volte a evitare o limitare i danni.
Il capoverso 6 deve essere stralciato.
Capoverso 1 (versione francese): occorre specificare che un corso quadri precede il corso di ripetizione. Altrimenti, leggendo il capoverso 1 si potrebbe erroneamente pensare che il corso quadri è compreso nel CR. Sarebbe inoltre utile fissare una durata minima dei corsi quadri.
FSPC, BZSV
Completare il capoverso 1 come segue: «[…] Kommandantinnen und Kommandanten sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter können jährlich zu höchstens 7 weiteren Tagen aufgeboten werden» ([…] I comandanti e i loro sostituti possono essere convocati ad al massimo 7 giorni supplementari l’anno).
Il capoverso 3 deve essere stralciato, dato che già disciplinato nell’articolo 27 capoverso 2.
Il capoverso 5 deve essere mantenuto con la sua formulazione attuale: «Wiederholungskurse können auch im grenznahen Ausland absolviert werden» (I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti).
Il capoverso 6 lettera a deve essere stralciato, poiché già disciplinato nell’articolo 27 capoverso 2.
Art. 57 Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione
Canton BE
Capoverso 1: nel titolo dell’articolo viene definita una chiara competenza della Confederazione risp. dell’UFPP. Secondo il principio del finanziamento da parte dell’organo competente, la Confederazione deve quindi assumersi tutti i costi che ne derivano. Vi rientrano anche le spese sostenute dai Cantoni per la collaborazione all’elaborazione delle basi per l’istruzione. Nel rapporto esplicativo si devono quindi precisare le modalità di risarcimento dei Cantoni.
Capoverso 2 lettera b: la formulazione scelta induce a pensare che l’UFPP sia responsabile per l’istruzione specialistica di tutti i quadri e gli specialisti. Nel rapporto esplicativo si parla