Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Unoine delle città svizzere

Se si rinuncia a dividere la LPPC in due leggi distinte, questo articolo deve essere stralciato (ridondanza con l’art. 22 cpv. 6).

Art. 60 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile

CG MPP, Cantoni BL, GL, GR, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Questa disposizione è superflua poiché non ha senso rimborsare dei contributi per edifici realizzati prima del 1994. Questi edifici sono ormai ammortizzati.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Art. 61 Principio

Canton AG

Nelle relative ordinanze si deve chiarire che cosa s’intende con la locuzione «nelle vicinanze della sua abitazione». Ciò è rilevante per la pianificazione dei rifugi e per il piano d’attribuzione.

Canton GE

Il mantenimento dell’obbligo di costruire rifugi dovrebbe essere accompagnato da un concetto chiaro sull’uso delle costruzioni di protezione che metta in evidenza quanto la loro utilità non sia limitata al conflitto armato. Con argomenti solidi si potrebbe infatti migliorare la comprensione da parte della popolazione delle misure di salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione.

PS (concerne anche l’art. 62)

Da diversi anni in molte regioni del Paese la quota di rifugi supera nettamente il 100 percento. Il rapporto tra costo e utilità non è più giustificato. Da quando esistono i rifugi non sono mai stati utilizzati per un caso di catastrofe. Si stanno investendo miliardi in un’assicurazione che garantisce un’improbabile prestazione di sicurezza per scenari ancora più improbabili.

Il bilancio dei contributi sostitutivi è ancora meno roseo. Fino al 2006 i Comuni hanno incassato oltre 1,3 miliardi, ma ad oggi hanno impiegato solo 750 milioni per rifugi pubblici, impianti di protezione e altre misure di protezione civile. I rimanenti 550 milioni sono bloccati per destinazioni vincolate e non possono essere utilizzati per altri compiti urgenti. Il contributo sostitutivo è quindi diventato in un balzello privo di senso.

Si chiede pertanto di abolire l’obbligo per i privati di realizzare rifugi o versare contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi accumulati dai Comuni devono essere versati al Cantone che li impiegherà per lo smantellamento o la salvaguardia del valore degli impianti di protezione. Si riuscirà così con pochi sforzi a prevenire la perdita di valore. La protezione dei beni culturali (cpv. 4 e 5) va mantenuta.

Proposte:

Stralciare gli articoli 61, 62 capoverso 1, 2 e 3, 63 capoverso 1 e l’articolo 64.

Articolo 63 capoverso 2: «Früher erhobene und bisher nicht verpflichtete Ersatzbeiträge gehen an die Kantone» (I contributi sostitutivi percepiti in passato e non ancora impegnati