Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 105Fedlex · Rapporto sui risultati
Se un Cantone non dovesse essere in misura di svolgere un’istruzione, deve poterne delegare lo svolgimento alla Confederazione o a un altro Cantone.
Capoverso 1: le modalità di collaborazione con i Cantoni non sono chiare. Nel rapporto esplicativo si devono specificare maggiormente i dettagli di questa collaborazione.
Capoverso 2 lettera b: secondo il testo della disposizione, l’UFPP è responsabile dell’istruzione tecnica di tutti i quadri e gli specialisti. Nel rapporto esplicativo si parla invece di «quadri e specialisti scelti» e di funzioni specifiche. Questa incoerenza va eliminata.
Capoverso 5: si conferisce un margine di manovra troppo ampio all’UFPP. I contenuti dell’istruzione della protezione civile e i presupposti per servizi d’istruzione abbreviati non devono essere disciplinati unicamente dall’UFPP. Completare il capoverso: «En accord avec les cantons, il règle […]» (D’intesa con i Cantoni disciplina […]).
FSPC, BZSV
La lettera c del secondo capoverso deve essere stralciata (cfr. proposte all’art. 35 cpv. 4).
CRS
Capoverso 4: i corsi d’istruzione offerti dall’UFPP sono frequentati anche da rappresentanti dalla CRS. Questa prassi costituisce un pilastro fondamentale della collaborazione tra autorità e CRS. Si propone quindi di citare «altri enti e organizzazioni» secondo l’articolo 3 capoverso 2 non solo in relazione alle esercitazioni (art. 22 cpv. 1), ma anche in relazione alla partecipazione all’offerta formativa (concerne anche l’art. 58 cpv. 2).
Art. 58 Istruzione di personale insegnante
Canton VD
Il capoverso 3 non è chiaro ed è privo di elementi concreti.
FSPC, BZSV
Completare il capoverso 1 come segue: «Das BABS stellt die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals für den Zivilschutz sicher» (L’UFPP assicura l’istruzione e il perfezionamento del personale insegnante della protezione civile).
Art. 59 Infrastruttura per l’istruzione
CG MPP, Cantoni BE, BL, FR, JU, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV
Con la divisione in due leggi distinte, così come auspicato, questo articolo risulta superfluo e deve essere stralciato. È infatti identico all’articolo 22 capoverso 6. Dato che la protezione civile è un’organizzazione partner della protezione della popolazione, va da sé che il centro d’istruzione statuito nella legge sulla protezione della popolazione può essere utilizzato anche dalla protezione civile.
PS
Tra il 2010 e il 2015 il servizio civile ha usufruito del Centro d’istruzione della protezione civile a Schwarzenburg per istruirvi 21’537 persone. Se ne deduce che il centro d’istruzione della protezione civile non è sfruttato appieno. Completare l’articolo come segue: «[…] Es steht Dritten zur Mitbenutzung zur Verfügung» ([…] Questo è a disposizione di terzi per l’uso in comune).