Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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assume il risarcimento del deprezzamento. Per gli eventi che competono alla Confederazione, deve essere quest’ultima a risarcire il deprezzamento.
Canton SH
Il capoverso 1 deve essere riformulato come segue: «dem Zivilschutz und den bevölkerungsschutzverantwortlichen Behörden dienende amtliche Handlungen […]» ([…] attività ufficiali necessarie alla protezione civile e alle autorità responsabili della protezione della popolazione). La protezione della popolazione e la protezione civile sono da considerare in modo distinto dal punto di vista organizzativo. Le installazioni tecniche, come ad esempio le sirene nei Cantoni, sono spesso di competenza di organizzazioni diverse dalla protezione civile.
Nuovo capoverso 1bis: «Wird ein Dritter durch eine Einrichtung nach Absatz 1, die sich auf privatem Grund befindet, geschädigt, so haftet für den Schaden, wer für den Unterhalt der Einrichtung verantwortlich ist. Wird der Schaden durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten des Eigentümers oder der Eigentümerin verursacht, so haftet dieser oder diese dafür» (Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno). La responsabilità, finora disciplinata nell’articolo 22 capoverso 2 OARS, deve essere disciplinata nella legge.
Il capoverso 2 deve essere riformulato: «Wenn für die Bewältigung von Ereignissen die öffentlichen Mittel nicht ausreichen und die privaten nicht auf andere Art zu annehmbaren Bedingungen beschafft werden können, sind der Zivilschutz und die bevölkerungsschutzverantwortlichen Behörden befugt, die erforderlichen Mittel durch Requisition zu den gleichen Bedingungen wie die Armee zu beschaffen. Die Kantone können ausser für den Zivilschutz eigenes Recht erlassen». (Se i mezzi pubblici non sono sufficienti per far fronte a un evento e quelli privati non possono essere procurati a condizioni accettabili, la protezione civile e le autorità responsabili della protezione della popolazione sono autorizzate a procurare i mezzi necessari tramite requisizione alle stesse condizioni dell’esercito. I Cantoni possono emanare normative proprie, ad eccezione che per la protezione civile). Il diritto di requisire deve essere esteso alla protezione della popolazione e non rimanere limitato alla protezione civile. Deve inoltre essere esteso agli eventi di vasta portata, o in ogni modo è richiesta una formulazione più aperta. L’ordinanza sulla requisizione abrogata non è mai stata sostituita e finora questa lacuna non è mai stata colmata.
Canton VD
Capoverso 1: si propone di fissare a livello di ordinanza un termine di notifica per i proprietari e di definire le sanzioni in caso di inadempimento della disposizione.
Capoverso 2: l’ordinanza sulla requisizione è stata abrogata il 15.12.2009. Il diritto di requisire deve quindi essere sancito in una nuova ordinanza o istruzione. Si deve inoltre specificare che al termine della requisizione i fondi saranno riconsegnati nello stato in cui sono stati presi in consegna.
Unione svizzera arti e mesteri
Capoverso 1: si deve prevedere un risarcimento in ogni caso, non solo nell’eventualità di un deprezzamento.
FSPC, BZSV
Nel capoverso 2 devono essere citati anche gli «eventi di vasta portata».
APF
La disposizione è stata modificata specificando esplicitamente che proprietari e locatari sono