Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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tari sono esonerati dall’obbligo di realizzare un rifugio, devono versare un contributo sostitutivo).
APF
La formulazione della seconda frase del primo capoverso è stata modificata. Al posto di «Muss sie oder er keine Schutzräume erstellen, so hat sie oder er einen Ersatzbeitrag zu entrichten» (Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo; art. 46 cpv. 1, seconda frase LPPC in vigore), si legge ora «Sind genügend Schutzplätze erstellt, so haben sie einen Ersatzbeitrag zu entrichten» (Se il numero di posti protetti è sufficiente, devono versare un contributo sostitutivo). Nel rapporto esplicativo non è spiegata la ragione di questo cambiamento. Per l’obbligo di versare contributi sostitutivi è rilevante unicamente il fatto che il proprietario non è tenuto a realizzare un rifugio. Per questo deve essere mantenuta l’attuale formulazione dell’articolo 46 capoverso 1 seconda frase.
Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte
Nel primo capoverso va aggiunta una precisazione per evitare malintesi e problemi d’interpretazione: «Sind in einer Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so haben die Eigentümer und Eigentümerinnen beim Bau von Wohnhäusern Schutzräume für die geplante Anzahl von Bewohnenden zu erstellen und auszurüsten. Sind in einer Gemeinde genügend Schutzplätze erstellt, so müssen die Eigentümer und Eigentümerinnen von Wohnhäusern, die nicht für alle Bewohnenden der Liegenschaft über einen geschützten Schutzplatz verfügen, für jeden fehlenden Platz einen Ersatzbeitrag entrichten» (Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi devono realizzarvi un rifugio dimensionato per il numero previsto di occupanti ed equipaggiralo. Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è sufficiente, i proprietari di edifici abitativi che non dispongono di un posto protetto per tutti gli abitanti dell’edificio, devono versare un contributo sostitutivo per ogni posto mancante).
SCR
Capoversi 4 e 5: gli aspetti della sicurezza e dei rischi e la pianificazione d’emergenza devono essere considerati già nella fase di pianificazione degli edifici da realizzare o ristrutturare. I lavori devono essere affidati a personale specializzato con esperienza pratica.
Associazione degli archivisti svizzeri (VSA-AAS)
Capoversi 4 e 5: il fatto che la Confederazione assuma il ruolo di consulente nell’allestimento dei piani d’intervento e d’emergenza per beni culturali d’importanza nazionale dei pompieri è giudicato positivo. Nel rapporto esplicativo si parla unicamente di beni culturali d’importanza nazionale, ma non degli archivi cantonali. Secondo l’articolo 8 capoverso 3, gli archivi cantonali dovrebbero però essere citati esplicitamente, dato che figurano nell’inventario delle infrastrutture critiche.
Capoverso 5: si pone la domanda se i rifugi per beni culturali e i rifugi per persone debbano soddisfare le stesse esigenze tecniche.
Putroppo l’allestimento di documentazioni di sicurezza non è più finanziato dalla Confederazione. Sarebbe pertanto auspicabile che la Confederazione sostenesse le istituzioni culturali nell’attuazione delle misure preventive in relazione ai piani d’intervento e d’emergenza dei pompieri non solo sotto forma di consulenza, ma anche finanziariamente. Ciò permetterebbe anche alle istituzioni più piccole di raggiungere i risultati auspicati in ambito preventivo.